LEGGE 2 febbraio 1868, n. 4208
Art. 1
Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni di militari, così di terra, come di mare, che siano morti sul campo di battaglia, o per conseguenza delle ferite riportate nella campagna di guerra del 1866, ed i cui matrimoni non siano stati autorizzati nel modo prescritto dai veglianti Regolamenti, e, per le Provincie Napoletane, ancorchè i matrimoni si fossero contratti secondo il solo 1° comma dell'articolo 67 dell'abolito Codice civile delle Due Sicilie, avranno nondimeno diritto alla pensione prescritta dagli articoli 27 e 28 della Legge 27 giugno 1850, e dagli articoli 28 e 29 della Legge 20 giugno 1851, e regolata secondo la nuova Tariffa approvata colla Legge 7 febbraio 1865.
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