LEGGE 9 febbraio 1868, n. 4213
Art. 1
Sono pubblicate ed avranno immediatamente vigore di Legge nelle Provincie della Toscana, le disposizioni contenute negli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale del 20 novembre 1859, relative all'attentato all'esercizio dei diritti politici.
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