LEGGE 13 febbraio 1868, n. 4216
Art. 1
Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, presunte per l'esercizio 1868, giusta l'annessa Tabella, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità delle tariffe in vigore.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.