LEGGE 1 marzo 1868, n. 4257
Art. 1
È data forza di Legge al Sovrano Decreto del 13 novembre 1866, relativo ai militari nativi delle Provincie Venete e di Mantova, già al servizio nell'esercito austriaco, con grado ed impiego perduti od abbandonati per causa politica, ed alle loro vedove ed orfani.
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