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LEGGE 5 marzo 1868, n. 4265

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

I militari nativi delle Provincie Venete e di Mantova, già al servizio della Marina austriaca, con grado e impiego perduti od abbandonati per causa politica; Gli altri militari, i quali già al servizio della Marina austriaca, con grado ed impiego perduti od abbandonati per causa politica, avendo servito nella difesa di Venezia negli anni 1848-49, vi abbiano acquistata la cittadinanza, e non l'abbiano successivamente perduta assumendo una cittadinanza straniera; Ed i funzionari ed impiegati assimilati che trovansi in identiche condizioni; Sono reintegrati nel grado ed impiego che avevano in detta Marina.