Art. 1
I militari nativi delle Provincie Venete e di Mantova, già al servizio della Marina austriaca, con grado e impiego perduti od abbandonati per causa politica; Gli altri militari, i quali già al servizio della Marina austriaca, con grado ed impiego perduti od abbandonati per causa politica, avendo servito nella difesa di Venezia negli anni 1848-49, vi abbiano acquistata la cittadinanza, e non l'abbiano successivamente perduta assumendo una cittadinanza straniera; Ed i funzionari ed impiegati assimilati che trovansi in identiche condizioni; Sono reintegrati nel grado ed impiego che avevano in detta Marina.