LEGGE 3 aprile 1868, n. 4316
Art. 1
Il Tribunale militare per giudicare gli Uffiziali, al quale sono relativi gli articoli 292 del Codice penale militare, e 4 della Legge 11 febbraio 1864, sederà in Firenze per le Divisioni di Firenze, Livorno, Perugia, Bologna, Ancona, Cagliari; in Napoli per quelle di Napoli, Salerno, Chieti, Bari e Catanzaro; in Palermo per quella di Palermo; in Verona per quelle di Verona, Padova, Treviso, Brescia e pei Comandi generali delle città e fortezze di Mantova e Venezia; in Torino per le Divisioni di Torino, Alessandria, Genova, Milano, Parma e Piacenza.
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