LEGGE 8 giugno 1868, n. 4410
Art. 1
Le Camere di commercio ed arti hanno facoltà di determinare la proporzione numerica, secondo la quale gli agenti di cambio e gli altri mediatori debbono comporre i Sindacati presso le Borse di commercio.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.