LEGGE 8 giugno 1868, n. 4430
Art. 1
Sono autorizzate, nei limiti di spesa qui appresso indicati, le opere seguenti: a) prosecuzione delle opere del molo militare nel porto di Napoli, per . . . . . . . . . . . L. 3,000,000.» b) consolidazione e compimento dell'antemurale nel porto di Salerno, per . . . . . . . . . . . » 850,000.» c) molo di protezione al porto di Castellamare di Stabia, per . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800,000.» d) opere di protezione al porto di Gallipoli, per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 900,000.» e) sistemazione della bocca del porto-canale di Viareggio, per . . . . . . . . . . . . . . . » 255,000.» f) costruzione d'uno sbarcatoio a Licata, per . . » 150,000.»
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