LEGGE 7 luglio 1868, n. 4475
Art. 1
È approvata la Convenzione stipulata nel dì 8 maggio 1867 fra le Finanze dello Stato ed il Municipio di Acqui, per la vendita dello Stabilimento balneare ad uso civile presso quella Città, salva la seguente aggiunta e modificazione.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.