LEGGE 7 luglio 1868, n. 4477
Art. 1
Il termine stabilito nella Legge 26 febbraio 1865, n. 2168, sull'affrancazione delle terre del Tavoliere di Puglia, per la liquidazione ed accertamento del debito dei già censuari e loro aventi causa, è prorogato a tutto l'anno 1868. I censuari e loro aventi causa, i quali lasciassero decorrere il termine così prorogato senza presentare la domanda ed i titoli di cui è parola all'articolo 3 della succitata Legge, incorreranno in una multa corrispondente ad un'annata del rispettivo canone, ed inoltre perderanno il diritto di valersi dell'articolo 5 della Legge stessa.
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