LEGGE 12 luglio 1868, n. 4482
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la Convenzione stipulata fra l'Amministrazione dello Stato ed il Cavaliere Carlo Dionigi Reinfeld, sotto la data del 6 aprile 1868, per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a cavalli da Torino a Rivoli. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addì 12 luglio 1868. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. G. Cantelli.
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