LEGGE 7 luglio 1868, n. 4490

Type Legge
Publication 1868-07-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali, giusta la tariffa seguente: Grano a quintale . . . . . . . . . . . . . . L.

2.» Granturco e segala, id . . . . . . . . . . . » 1. » Avena, id . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.20 Altri cereali, legumi secchi e castagne . . . » 0.50 Questa tassa dovrà essere pagata dall'avventore nelle mani del mugnaio, prima dell'esportazione delle farine.

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