LEGGE 7 luglio 1868, n. 4490
Art. 1
È imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali, giusta la tariffa seguente: Grano a quintale . . . . . . . . . . . . . . L.
2.» Granturco e segala, id . . . . . . . . . . . » 1. » Avena, id . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.20 Altri cereali, legumi secchi e castagne . . . » 0.50 Questa tassa dovrà essere pagata dall'avventore nelle mani del mugnaio, prima dell'esportazione delle farine.
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