LEGGE 26 luglio 1868, n. 4516
Art. 1
Il termine utile per presentare alla Corte dei conti il richiamo previsto dall'articolo 11 della Legge 14 agosto 1862, contro la liquidazione delle pensioni e delle indennità a carico dello Stato, o contro le deliberazioni negative della Corte stessa, viene fissato a giorni novanta. Questo termine per tutti gl'interessati decorrerà dal giorno della notificazione della liquidazione o della deliberazione negativa della Corte dei conti, e per il Pubblico Ministero dal giorno della liquidazione o della deliberazione negativa. Nella notificazione saranno compresi anche i motivi i quali dovranno accompagnare la deliberazione quando negò, benchè in parte, la pensione o indennità domandata; e potranno gl'interessati aver vista, nella segreteria, degli atti relativi.
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