LEGGE 20 agosto 1868, n. 4545
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato, in aumento al consolidato 5 per cento, una rendita di lire duecento sessantaseimila dodici e centesimi diciassette (L. 266,012. 17), con godimento dal 1° luglio 1868, da restituirsi alle II. e RR. Arciduchesse Austriache M. Annunziata Isabella Filomena e M. Immacolata Clementina, in esecuzione dell'articolo 22 del Trattato del 3 ottobre 1866, approvato con Legge del 25 aprile 1867, n. 3665.
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