LEGGE 26 agosto 1868, n. 4548
Art. 1
La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle Leggi sui dazi di confine e sui dazi di consumo in diretta amministrazione dello Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi e della polvere da fuoco, è affidata alle Direzioni delle Gabelle, le quali vi provvedono col mezzo dei proprii Contabili.
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