Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a cedere, senza veruna corresponsione di prezzo, al Comune di San Leucio quello Stabilimento serico con tutti gli accessori, le macchine, le case, i giardini, le piazze e le strade, e con tutti i diritti, ragioni e servitù attive e passive, che su tali proprietà abbia il Demanio.