LEGGE 26 agosto 1868, n. 4555
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. A partire dal 1° gennaio 1870 lo Stato cesserà di concorrere nel pagamento, dei sussidi già dovuti alle abolite Corporazioni privilegiate del porto di Livorno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addì 26 agosto 1868. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. Broglio.
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