LEGGE 26 agosto 1868, n. 4561
Art. 1
È autorizzata la spesa straordinaria di 1,625,600 lire per acquisto di nuove artiglierie, affusti, munizioni ed accessori per le navi corazzate dello Stato pronte ad armarsi, compresa la Venezia. La detta somma sarà inscritta sui bilanci passivi della Marina per gli anni 1868 e 1869 (parte straordinaria), in appositi capitoli che avranno per titolo: Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate già in mare, col seguente riparto: Anno 1868 lire 775,600. Anno 1869 lire 850,000.
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