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LEGGE 30 agosto 1868, n. 4577

Current text a fecha 2008-12-22
Art. 1

Chiunque adotta un marchio, o altro segno, per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio, e gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrà l'uso esclusivo, purchè adempia il deposito in questa Legge prescritto. Il marchio, o segno distintivo, deve esser diverso da quelli già legalmente usati da altri, e deve indicare il luogo di origine, la fabbrica ed il commercio, in modo da constatare il nome della persona, la ditta della Società e la denominazione dello Stabilimento, da cui provengono i prodotti e mercanzie; trattandosi di animali e di piccoli oggetti, sarà proposta ed approvata una sigla speciale, o un segno equivalente. La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti, o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo.