Art. 1
Gl'inventori di nuovi disegni o modelli di fabbrica sono ammessi a domandare ed ottenere attestati di privativa, sotto le condizioni, nei modi e per gli effetti stabiliti nelle Leggi sulle privative industriali del 30 ottobre 1859, n. 3731, e del 31 gennaio 1864, n. 1637, e relativo Regolamento approvato con Regio Decreto del giorno stesso, n. 1674.