LEGGE 23 agosto 1868, n. 4585
Art. 1
I termini di un anno stabiliti rispettivamente nell'articolo 1, n. 6, e nell'articolo 5 della Legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico 15 agosto 1867, n. 3848, sono prorogati a tutto il giorno 15 agosto 1869.
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