LEGGE 6 settembre 1868, n. 4605

Type Legge
Publication 1868-09-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

A principiare dal 3 maggio 1866, agli Ufficiali e Bassa Forza superstiti di tutti i Corpi della Regia Marina, che per sinistri di guerra, ovvero di naufragio o di altro simile infortunio marittimo, abbiano perduto gli effetti del proprio corredo, o gli strumenti scientifici di loro spettanza, o gli oggetti costituenti la propria gamella di bordo, sarà corrisposta l'indennità a questo titolo stabilita, in ragione di ciascun grado od impiego, nella Tabella annessa alla presente Legge.

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