LEGGE 30 agosto 1868, n. 4613

Type Legge
Publication 1868-08-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È obbligatoria per i Comuni la costruzione e sistemazione delle strade comunali: a) Che sono necessarie per porre in comunicazione il maggiore centro di popolazione di un Comune col capo-luogo del rispettivo Circondario, o col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini; b) Quelle che sono necessarie per mettere in comunicazione i maggiori centri di popolazione del Comune con le ferrovie e i porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti; c) Quelle che devono servire a mettere in comunicazione le frazioni importanti di un Comune.

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