LEGGE 24 gennaio 1969, n. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I quadri XIII - Ruolo servizi nautici del CEMM, XIV - Ruolo servizi tecnici del CEMM, XV - Ruolo servizi macchina del CEMM, XVI - Ruolo servizi contabili del CEMM e XVII - Ruolo servizi portuali del CEMM, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge. L'organico degli ufficiali del CEMM, stabilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è sostituito da quello indicato nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.
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