LEGGE 7 febbraio 1969, n. 17
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Per assicurare la più sollecita ripresa e il compimento della pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre il comando, per un triennio, presso la commissione nazionale ricostituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, di un esperto in lettura e trascrizioni dei testi vinciani, dipendente del Ministero della pubblica istruzione. L'assegnazione del comando viene effettuata su motivato parere della predetta commissione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1969 SARAGAT RUMOR - SULLO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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