DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. 24
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;
Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'universita' di Pisa, intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in scienze dell'informazione presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo' essere istituito il corso di laurea in scienze dell'informazione. Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione. All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la laurea in scienze dell'informazione. La tabella II, annessa al citato regio decreto numero 1652, e' integrata nel senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia anche la laurea in scienze dell'informazione. Dopo la tabella XXVI, annessa al citato regio decreto n. 1652, e' inserita, assumendo il numero XXVI-bis, la tabella annessa al presente decreto.
Art. 2
A decorrere dall'anno accademico 1969-70 e' istituito presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Pisa il corso di laurea in scienze dell'informazione.
Art. 3
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 70. - All'elenco delle lauree conferite dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunta la seguente: "Laurea in scienze dell'informazione". Art. 95. - Dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "L'esame di laurea in scienze dell'informazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta oppure in una prova orale di cultura secondo quanto sara' stabilito caso per caso dal consiglio di facolta'". Dopo l'art. 101, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti gli articoli 102 e 103 contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze dell'informazione secondo l'ordinamento riportato nella annessa tabella.
SARAGAT SULLO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 96. - GRECO
Tabella XXVI bis
ALLEGATO TABELLA XXVI-bis LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE Durata del corso: quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri. Il corso si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo applicativo (gestione), indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione). A) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio: 1° Anno: 1) Fisica I; 2) Analisi matematica I; 3) Algebra (semestrale); 4) Geometria (semestrale); 5) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici. 2° Anno: 6) Fisica II; 7) Analisi matematica II; 8) Calcolo numerico (semestrale); 9) Calcolo delle probabilita' e statistica (semestrale); 10) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione I; 11) Ricerca operativa e gestione aziendale. B) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio: 12) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II; 13) Teoria dell'informazione e della trasmissione; 14) Metodi per il trattamento dell'informazione. C) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori: a) per l'indirizzo generale: 15-a) Linguaggi formali e compilatori; 16-a) Metodi di approssimazione; b) per l'indirizzo applicativo: 15-b) Teoria e metodi dell'ottimizzazione; 16-b) Economia ed organizzazione aziendale (semestrale); 17-b) Trattamento, dell'informazione nell'impresa (semestrale); c) per l'indirizzo tecnico: 15-c) Teoria dei sistemi; 15-b) Tecniche numeriche ed analogiche. Insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi: 1) Analisi numerica; 2) Bioelettronica; 3) Calcolo delle probabilita'; 4) Cibernetica e teoria dell'informazione; 5) Complementi di gestione aziendale; 6) Comunicazioni elettriche; 7) Controlli automatici; 8) Controllo dei processi industriali; 9) Documentazione automatica; 10) Econometrica; 11) Elaborazione dell'informazione non numerica; 12) Elaborazione di immagini; 13) Elaborazione dei testi letterali; 14) Elettronica; 15) Fisica numerica; 16) Fisica superiore; 17) Istituzioni di fisica teorica; 18) Istituzioni di analisi superiore; 19) Istituzioni di fisica matematica; 20) Linguaggi speciali di programmazione; 21) Logica matematica; 22) Macchine calcolatrici analogiche; 23) Teoria dei modelli; 24) Progetto di sistemi numerici; 25) Simulazione; 26) Statistica; 27) Tecniche di progettazione automatica; 28) Tecniche direzionali; 29) Tecniche speciali di elaborazione; 30) Teoria degli algoritmi e calcolabilita'; 31) Teoria degli atomi; 32) Teoria dei giochi; 33) Teoria dei grafi; 34) Teoria delle decisioni. Alcuni di questi corsi complementari potranno avere la durata semestrale. Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari comporta un esame finale. Ciascuno insegnamento fondamentale di un indirizzo puo' essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale. La scelta delle materie complementari da parte dello studente e' sottoposta alla preventiva approvazione della facolta'. Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale). Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro scelti fra i complementari se a corso semestrale, in almeno tre se uno di essi annuale, o in almeno due se ambedue sono annuali. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SULLO
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