DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 32
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, n. 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244; Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1968, n. 915, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio delle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta; Vista la domanda presentata dal predetto istituto, in data 8 novembre 1968; Considerato che l'istituto stesso ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla meta' del proprio fondo di dotazione di L. 2 miliardi; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 25 ottobre 1967; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: L'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, e' autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformita' delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui allo art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.
SARAGAT COLOMBO Visto il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 110. - GRECO
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