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LEGGE 18 febbraio 1969, n. 76

Current text a fecha 2010-12-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonchè delle rispettive amministrazioni provinciali, prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito in legge con la legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970.