LEGGE 10 marzo 1969, n. 77
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La competenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, istituita con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 256, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1088, è estesa a tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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