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LEGGE 10 marzo 1969, n. 79

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è prorogata fino al 31 dicembre 1973. Con effetto del 1 gennaio 1969, l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge predetta è sostituito dal seguente: "Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centoventimila".