La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è prorogata fino al 31 dicembre 1973. Con effetto del 1 gennaio 1969, l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge predetta è sostituito dal seguente: "Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centoventimila".