LEGGE 13 marzo 1969, n. 82
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è sostituito dal seguente: "Le somme di cui all'articolo 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e 1969, che non siano state impegnate nei rispettivi esercizi di competenza, potranno essere utilizzate anche in quelli successivi e, comunque, non oltre l'anno 1970". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - RIPAMONTI - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: GAVA
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