LEGGE 13 marzo 1969, n. 83
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, è aggiunto il seguente: "La somma di 8.000 milioni di cui al precedente comma, che non sia stata impegnata nell'esercizio 1968, può essere impegnata entro l'anno 1969". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - RIPAMONTI - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: GAVA
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