LEGGE 18 febbraio 1969, n. 86
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è inserito il seguente: "In caso di vacanza, assenza od impedimento, il presidente ed i componenti la commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti da un loro delegato".
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