LEGGE 4 marzo 1969, n. 89
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e il primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue: "Qualora in seguito ad incidente ferroviario o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi, anche prima dell'intervento della autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza. Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle predette autorità, in relazione alle necessità dell'esercizio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - MARIOTTI - RESTIVO - GAVA Visto, il Guardasigilli: GAVA
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