LEGGE 10 marzo 1969, n. 90
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (ONMI) un contributo straordinario di lire 13 miliardi per il ripiano dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e ad integrazione delle disponibilità per l'anno 1968. La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
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