LEGGE 21 marzo 1969, n. 92
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle quote di riserva relative agli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, delle province e dei comuni, sono trasferite ai provveditori alle opere pubbliche anche per quanto riguarda gli alloggi riservati o costruiti a favore dei profughi. Resta attribuita al Ministro per i lavori pubblici la determinazione della quota di riserva nei confronti degli alloggi di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
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