LEGGE 26 febbraio 1969, n. 94
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, va aggiunto il seguente diciassettesimo comma: "Le norme che disciplinano il riconoscimento in pensione dei servizi militari dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono estese agli assuntori anche se cessati dall'incarico iscritti, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, al Fondo di previdenza degli assuntori ed ai loro aventi causa".
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