LEGGE 10 marzo 1969, n. 95
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, a reintegrazione delle dotazioni del Fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777.
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