LEGGE 10 marzo 1969, n. 96

Type Legge
Publication 1969-03-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai fini della presente legge, i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro vengono distinti secondo i tipi e le denominazioni stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto nel successivo articolo 11.

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