LEGGE 21 marzo 1969, n. 97
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente: "Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge. Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi".
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