LEGGE 21 marzo 1969, n. 97

Type Legge
Publication 1969-03-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente: "Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge. Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.