La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1969 a lire dieci miliardi.