LEGGE 10 marzo 1969, n. 116
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ferme restando le caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, per il formaggio pecorino romano e il formaggio pecorino siciliano, il formaggio pecorino romano destinato alla esportazione verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà deve possedere altresì i requisiti indicati nella tabella annessa.
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