LEGGE 27 marzo 1969, n. 120
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purchè le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - COLOMBO - GAVA Visto, il Guardasigilli: GAVA
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