LEGGE 27 marzo 1969, n. 121

Type Legge
Publication 1969-03-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possano dar luogo a scoppio, è consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purchè gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza.

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