DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 128

Type DPR
Publication 1969-03-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera;

Visti gli articoli 40 e 41 della legge predetta, concernenti la delega al Governo della Repubblica ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri;

Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate ed i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

CAPO I SERVIZI OSPEDALIERI SOVRAINTENDENZA E DIREZIONE SANITARIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1

Servizi ospedalieri

I servizi ospedalieri si distinguono in: a) servizi igienico-organizzativi; b) servizi di diagnosi e cura; c) servizi amministrativi e generali. In ogni ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una direzione amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio di amministrazione. Le due direzioni attuano le direttive del presidente e del consiglio di amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive competenze. Negli enti ospedalieri da cui dipendono piu' ospedali e' istituita la sovraintendenza sanitaria.

Art. 2

Direzione sanitaria

La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria ed il buon andamento igienico-sanitario dei servizi ospedalieri. La direzione sanitaria dispone dei seguenti servizi, articolabili organicamente a seconda delle dimensioni dell'ospedale: a) segreteria; b) ufficio statistica ed organizzazione sanitaria; c) archivio clinico e biblioteca medica; d) servizi di assistenza sanitaria e sociale; e) ufficio per l'organizzazione dei servizi del personale sanitario, sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari. Dipendono dalla direzione sanitaria, a seconda delle esigenze del servizio, i vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari.

Art. 3

Direzione amministrativa

La direzione amministrativa provvede alla gestione dell'ente ospedaliero, sulla base delle direttive impartite dal presidente del consiglio di amministrazione, sotto i profili giuridico ed economico. I servizi amministrativi dipendono dalla direzione amministrativa ed assolvono le funzioni previste dal successivo art. 49.

CAPO II SERVIZI IGIENICO-ORGANIZZATIVI

Art. 4

Attribuzioni del sovraintendente sanitario

Il sovraintendente sanitario dirige e coordina ai fini igienico-organizzativi l'attivita' dell'ente che comprende piu' ospedali e ne risponde al presidente. Da lui dipendono i direttori sanitari dei singoli ospedali. Egli e' preposto a tutto il personale sanitario, tecnico, sanitario, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ente. In particolare il sovraintendente sanitario: Interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la elaborazione dei dati statistici; redige il rapporto sanitario annuale coadiuva, ai fini igienico-sanitari, l'amministrazione nell'organizzazione e nel coordinamento dei servizi ospedalieri, promuovendo a tal fine studi su problemi specifici; promuove e coordina iniziative nel campo della medicina sociale, preventiva e riabilitativa e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce direttive di massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali, dei quali trasmette al presidente del consiglio di amministrazione le proposte e le comunicazioni unitamente al proprio parere; convoca e presiede il consiglio sanitario centrale e cura la trasmissione dei verbali al consiglio di amministrazione; e' tenuto a partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di coordinamento con le attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali. In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario e' sostituito dal direttore sanitario con maggiore anzianita' di nomina.

Art. 5

Attribuzioni del direttore sanitario

Il direttore sanitario dirige l'ospedale cui e' preposto, ai fini igienico-sanitari, e ne risponde al presidente o al sovraintendente sanitario, ove esista. Il direttore sanitario promuove e coordina le iniziative nel campo della medicina preventiva e riabilitativa, della medicina sociale e dell'educazione sanitaria, propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale da lui dipendente; sottopone al presidente del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, gli schemi di norme interne per la organizzazione dei servizi tecnico-sanitari; stabilisce in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la destinazione, i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale cui e' preposto in base ai criteri fissati dall'amministrazione, dandone comunicazione alla direzione amministrativa ed al sovraintendente ove esista; ha la vigilanza sul personale che da lui dipende anche dal punto di vista disciplinare, propone alla amministrazione le sostituzioni temporanee del personale sanitario; promuove l'attivita' culturale, scientifica e didattica nell'ospedale; vigila sull'archivio delle cartelle cliniche, raccoglie ed elabora i dati statistici sanitari e presenta al presidente o al sovraintendente, ove esista, la relazione annuale sull'andamento sanitario dell'Ospedale propone all'amministrazione, d'intesa con i primari ed i responsabili dei servizi sanitari, l'acquisto e la scelta degli apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari previo parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale quando prescritto; esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni edilizie; vigila sulle provviste necessarie per il funzionamento sanitario dell'ospedale e per il mantenimento dell'infermo; controlla la regolare applicazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie; cura la sollecita trasmissione alle autorita' competenti delle denunce delle malattie contagiose riscontrate in ospedale e di ogni altra denuncia prescritta dalle disposizioni di legge; rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti in ospedale; presiede e convoca il consiglio dei sanitari. Il direttore-sanitario, negli enti nei quali non esista il sovraintendente sanitario, assume le attribuzioni e i poteri per questo ultimo stabiliti nell'articolo precedente. Negli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 250, le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad un primario di ruolo.

Art. 6

Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario

Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con piu' di 800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore sanitario. Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni. L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario.

CAPO III SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA Sezione I NORME GENERALI

Art. 7

Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti

L'organizzazione sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e servizi speciali. La divisione e' diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti. Il primario vigila sull'attivita' e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilita' dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, e' responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale; inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica esercita le funzioni didattiche a lui affidate. L'aiuto collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti; ha la responsabilita' delle sezioni affidategli e coordina l'attivita' degli assistenti; risponde del suo operato al primario. L'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza. Tra piu' aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetta all'aiuto con maggiori titoli. L'assistente collabora con il primario e con l'aiuto nei loro compiti; ha la responsabilita' dei malati a lui affidati; risponde del suo operato all'aiuto e al primario; provvede direttamente nei casi di urgenza. In caso di assenza o di impedimento dell'aiuto, le sue funzioni sono esercitate dall'assistente con maggiori titoli o dall'assistente di turno. Ai fini delle sostituzioni di cui ai commi precedenti, l'amministrazione, all'inizio di ogni anno, formula per ciascuna divisione o servizio e in relazione ai titoli posseduti da ciascun aiuto o assistente, da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti dalla legge per i rispettivi concorsi di assunzione, la graduatoria dei predetti sanitari. La direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari, assicura la continuita' dell'assistenza medica per divisione o gruppi di divisioni affini con l'organizzazione di un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta disponibilita' adeguata ai bisogni ed alle peculiarita' delle prestazioni nonche' al tipo ed alla organizzazione dell'ospedale.

Art. 8

Entita' numerica del personale dei servizi di diagnosi e cura

La dotazione organica del personale medico addetto alle divisioni e servizi di diagnosi e cura deve prevedere: un primario; un aiuto fino a due sezioni; almeno un assistente per sezione. La dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti nelle 24 ore e deve prevedere: un capo-sala; un infermiere professionale sempre presente in ogni sezione e, inoltre, un adeguato numero di infermieri professionali e generici. La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia deve prevedere: una ostetrica capo; ostetriche nella proporzione complessiva di una per ogni 10 posti-letto; puericultrici nella proporzione complessiva di una per ogni 5 culle per neonati. Le suddette entita' numeriche devono essere adeguate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale e consultate le organizzazioni sindacali interessate, alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto dei seguenti elementi: numero effettivo dei posti-letto; necessita' dei servizi ambulatoriali e di guardia; turni di ferie e riposi settimanali e festivi; nosologia e impegno ad essa inerente; quantita' e qualita' dell'attivita' medica; orari di servizio del personale sanitario; attivita' didattica e scientifica richiesta ai medici ospedalieri; attrezzatura tecnico-sanitaria e scientifica; attivita' di consulenza interna.

Art. 9

Sezioni di specialita'

Le sezioni di specialita', laddove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine. Non possono essere aggregate ad una divisione affine piu' di due sezioni di specialita'. Qualora non sia possibile aggregare la sezione di specialita' ad una divisione affine, la sezione e' autonoma ed e' affidata ad un sanitario specialista nella materia, che abbia conseguito l'idoneita' a primario nella stessa disciplina, con qualifica di aiuto, capo della sezione autonoma, che ne ha la responsabilita'. L'aiuto specialista e' coadiuvato da almeno un assistente.

Art. 10

Organizzazione funzionale delle divisioni, sezioni, servizi speciali, tra loro affini e complementari

I sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza. Le amministrazioni ospedaliere possono realizzare, nell'ambito di ciascun ospedale, strutture organizzative a tipo dipartimentale tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, al fine della loro migliore efficienza operativa, dell'economia di gestione e del progresso tecnico e scientifico. La organizzazione di tali strutture e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente e la direzione delle stesse e' affidata ad un comitato del quale fanno parte il direttore sanitario, i primari, gli aiuti capi di sezione e di servizi autonomi, e una rappresentanza degli aiuti ed assistenti nella proporzione stabilita per il consiglio dei sanitari dall'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 11

Sezioni di assistenza neonatale

Nelle divisioni di ostetricia degli ospedali generali regionali e provinciali e' ubicata, in locali limitrofi alle sale di degenza ostetrica, una sezione della divisione di pediatria a questa aggregata o autonoma, a seconda delle necessita', destinata ad accogliere i neonati, per accertamenti, cura ed assistenza. Negli ospedali generali di zona, l'assistenza neonatale e' affidata alla divisione o sezione di pediatria, indipendentemente dalla costituzione di una sezione presso la divisione di ostetricia. Il personale sanitario ausiliario delle sezioni di assistenza neonatale e' costituito da vigilatrici d'infanzia o puericultrici nella proporzione complessiva di una per ogni cinque culle per neonati. Per i neonati immaturi devono essere organizzati presidi di cura intensiva nelle divisioni di pediatria degli ospedali generali regionali o provinciali, negli ospedali pediatrici specializzati regionali e provinciali, nelle sezioni autonome di assistenza neonatale degli ospedali ostetrici specializzati regionali e nelle cliniche ostetriche o pediatriche universitarie, secondo le prescrizioni del piano regionale ospedaliero. Gli ospedali nei quali non e' prevista l'assistenza ai neonati immaturi devono provvedere all'immediato trasferimento di questi alla piu' prossima unita' di cura intensiva per immaturi. Per l'assistenza ai neonati immaturi deve essere costituita una adeguata dotazione organica di medici specialisti in pediatria e di vigilatrici d'infanzia o infermiere professionali specializzate in pediatria, in numero tale da assicurare un turno di assistenza pari a 420 minuti per ogni neonato immaturo nelle ventiquattro ore.

Sezione II SERVIZI SPECIALI DI DIAGNOSI E' CURA

Art. 12

Specificazione

I servizi di diagnosi e cura si distinguono in: servizi previsti obbligatoriamente per tutti gli ospedali, quali il servizio di accettazione, di pronto soccorso, di radiologia, di analisi, di trasfusione, di anestesia e rianimazione e i poliambulatori; servizi previsti obbligatoriamente per gli ospedali generali sia provinciali che regionali e per gli ospedali specializzati sia provinciali che regionali in quanto necessari alla loro natura, quali il servizio di radiologia e fisioterapia, di anatomia e istologia patologica, di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di anestesia e rianimazione e la farmacia interna; servizi previsti obbligatoriamente per gli ospedali regionali o per gli ospedali specializzati regionali in quanto necessari alla loro natura, quali il servizio di virologia, di prelevamento e conservazione di parti del cadavere e di medicina legale e delle assicurazioni sociali e le scuole di addestramento del personale ausiliario e tecnico; servizi previsti facoltativamente per gli ospedali generali e specializzati sia provinciali che regionali quali il servizio di recupero e rieducazione funzionale, di neuropsichiatria infantile, di dietetica, di assistenza sanitaria e sociale. Il servizio di medicina legale, obbligatorio negli ospedali regionali, e' facoltativo negli ospedali provinciali.

Art. 13

Servizio di pronto soccorso

In ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari locali. Il servizio di pronto soccorso deve disporre, in ogni ospedale, di mezzi di trasporto adeguatamente attrezzati, nonche' di mezzi necessari alla diagnosi ed alla terapia, anche strumentale, di emergenza. Gli enti ospedalieri, in accordo con gli enti locali, sono tenuti a promuovere l'impianto di dispositivi segnaletici per l'indicazione dei posti di pronto soccorso nell'ambito del territorio servito dagli ospedali dipendenti. Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di pronto soccorso e' espletato da personale sanitario con organico proprio, sotto la diretta vigilanza della direzione sanitaria, ed e' organizzato in modo da assicurare, attraverso il coordinamento con i servizi di anestesia, rianimazione e trasfusionali, nonche' con le divisioni esistenti, l'efficienza polispecialistica, la continuita', la prontezza e la completezza delle prestazioni. Negli ospedali di zona il servizio di pronto soccorso puo' essere espletato, qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero.

Art. 14

Servizio di accettazione

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