DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 129

Type DPR
Publication 1969-03-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera;

Visto l'art. 40 della legge suddetta, riguardante la delega al Governo ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria, sull'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura;

Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate e i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione; - Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Art. 1

L'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura deve essere adeguato all'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e deve prevedere una organizzazione analoga a quella dei corrispondenti servizi ospedalieri.

Art. 2

Le norme sulla costituzione e sul funzionamento del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale ai cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, si applicano a tutti gli enti ospedalieri i quali gestiscano, per la parte assistenziale di ricovero e cura, istituti o cliniche universitarie sotto il rapporto della convenzione o della clinicizzazione totale o parziale. I direttori di istituti o cliniche universitarie o comunque i professori di ruolo responsabili di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura, considerati primari ospedalieri agli effetti ed in relazione alle attivita' assistenziali, sono membri di diritto del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale. Gli aiuti e gli assistenti delle stesse unita', divisioni e servizi, sono eletti, nel numero previsto dalla legge, dalle rispettive assemblee.

Art. 3

I professori universitari di ruolo, i professori aggregati, i professori incaricati, in quanto responsabili di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura assumono, a tali effetti, la qualifica di primari ospedalieri e conseguentemente, nei confronti dell'ente ospedaliero, i diritti ed i doveri dei primari, in quanto applicabili. Gli aiuti e gli assistenti di ruolo delle stesse divisioni e sezioni, agli effetti ed in relazione alle attivita' assistenziali svolte, sono considerati rispettivamente aiuti ed assistenti ospedalieri. Restano salve le disposizioni degli ordinamenti universitari che regolano la sostituzione dei direttori di clinica in caso di loro assenza o di impedimento.

Art. 4

Apposita convenzione tra l'ente ospedaliero e l'universita', secondo uno schema tipo da approvarsi dai Ministri della sanita' e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce: a) il personale che l'ente ospedaliero deve fornire alle unita' universitarie ai fini dell'assistenza; b) il materiale inerente il funzionamento delle unita' universitarie; c) la ripartizione tra le due amministrazioni delle spese relative alla assistenza e ai fini didattico-scientifici e delle spese concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali relativi e delle apparecchiature; d) le indennita' che ciascuna amministrazione deve corrispondere all'altra per l'uso dei locali; e) i presidi diagnostici e terapeutici, lo strumentario chirurgico ed ogni altro materiale che l'ente ospedaliero deve fornire all'universita' ai fini di una piu' efficiente assistenza ospedaliera; f) le percentuali di retta giornaliera dei degenti negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura che l'amministrazione ospedaliera deve corrispondere a quella universitaria sia per l'ammortamento il rinnovo, l'ammodernamento delle attrezzature, sia per le spese di gestione dei centri di medicina sociale, sia per gli stipendi ed indennita' del personale medico; g) il carico della spesa del servizio di guardia interna negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura alla amministrazione ospedaliera.

Art. 5

Gli istituti clinici gestiti direttamente dall'universita' costituiscono nel loro insieme un ospedale policlinico universitario equiparato ad ospedale regionale e devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 19 e 23 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 6

Nell'ospedale policlinico universitario le unita' di ricovero e cura per il servizio assistenziale si articolano in divisioni, sezioni e servizi speciali. Le divisioni di ricovero e cura e le sezioni devono avere caratteristiche strutturali e funzionali analoghe a quelle ospedaliere. I servizi speciali hanno caratteristiche strutturali e funzionali analoghe a quelle dei servizi ospedalieri.

Art. 7

Agli ospedali policlinici universitari si applicano le norme stabilite per l'ordinamento dei servizi di diagnosi e cura nell'ambito degli ospedali generali. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le norme previste per gli ospedali dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' dalle norme concernenti l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.

Art. 8

Negli ospedali policlinici universitari e' istituita una direzione sanitaria cui e' preposto un direttore sanitario, scelto per incarico tra i docenti universitari. I compiti della direzione sanitaria e del direttore sanitario sono gli stessi previsti per il corrispondente organo ospedaliero.

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Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1969

Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 55. - GRECO

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