DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e la assistenza ospedaliera;
Visti gli articoli 40, 42, 43 e 64 della legge suddetta, riguardanti la delega al Governo ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate e i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:
TITOLO I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI Capo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E QUALIFICHE
Art. 1
Specificazione del personale degli enti ospedalieri
Il personale degli enti ospedalieri e' costituito da: personale sanitario; personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attivita' sanitarie; personale amministrativo; personale tecnico; personale sanitario ausiliario; personale esecutivo; personale di assistenza religiosa. Il personale sanitario, che appartiene alle carriere direttive, e' costituito da: medici con funzioni igienico-organizzative: sovraintendenti, direttori, vice direttori e ispettori sanitari; medici con funzioni di diagnosi e cura: primari, aiuti, assistenti; farmacisti: direttori di farmacia, farmacisti collaboratori. Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attivita' sanitarie e' costituito da: biologi; chimici; fisici; con le qualifiche di direttori, coadiutori e assistenti. Il personale amministrativo e' costituito da: direttore amministrativo, altrimenti denominato con la equipollente qualifica di segretario generale; personale della carriera direttiva; personale della carriera di concetto; personale della carriera d'ordine; personale della carriera esecutiva. Il personale tecnico e' costituito da: tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie, specializzati in: radiologia medica, anatomia patologica, istopatologia, laboratorio medico, ed in altri settori preordinati al buon funzionamento dei servizi di diagnosi e cura, con le qualifiche di: capo tecnico e tecnico specializzato. Il personale sanitario ausiliario e' costituito da: personale di assistenza ostetrica, con le qualifiche di: ostetrica capo, ostetrica; personale di assistenza diretta, con le qualifiche di: capo sala, infermiere professionale specializzato, infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice; personale di assistenza medica e assistenza sociale, con le qualifiche rispettivamente di assistente sanitaria visitatrice e assistente sociale; personale di assistenza ai servizi speciali, con le qualifiche di: terapista della riabilitazione nelle varie qualificazioni; personale dirigente e di funzione didattica delle scuole per infermieri generici e professionali con le qualifiche rispettivamente di: capo dei servizi sanitari, ausiliari, direttore e vice direttore didattico. Il personale esecutivo e' costituito da: personale di custodia; personale addetto ai servizi sanitari con le qualifiche di: disinfettore capo, disinfettore, ausiliario o portantino; personale addetto ai servizi generali, economali e tecnici, distinto in capo servizio operai, operaio specializzato, operaio comune. Il personale di assistenza religiosa e' costituito da ministri del culto cattolico. La pianta organica del personale dei vari servizi ed i relativi aggiornamenti, anche per quanto attiene alle qualifiche, in stretta relazione con i compiti che l'ente ospedaliero, secondo la sua caratteristica ed il suo tipo, deve assolvere, sono deliberati dal consiglio di amministrazione tenendo conto delle indicazioni del piano regionale, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, e consultate le organizzazioni sindacali interessate.
Capo II AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Art. 2
Requisiti generali
Possono accedere agli impieghi presso gli enti ospedalieri coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge; c) buona condotta morale e civile; d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione prima di procedere alla nomina ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3
Assunzione in servizio
L'assunzione agli impieghi presso gli enti ospedalieri e' effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblico concorso. Resta la facolta' dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate. L'assunzione per chiamata e' ammessa soltanto per speciali categorie del personale esecutivo, per le quali siano state predisposte, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate, adeguati criteri selettivi. in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi vacanti, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di servizio, secondo la procedura indicata nel comma precedente, possono ricoprirli per incarico temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di sei mesi. Il conferimento dei posti di interno deve essere effettuato a favore dei dichiarati idonei nell'ultimo concorso, secondo l'ordine della graduatoria; nel caso in cui l'ultimo concorso risalga ad oltre tre anni, deve essere effettuato in favore del candidato che sia in possesso dei requisiti richiesti e che, in seguito ad avviso pubblico dato dall'amministrazione ospedaliera, presenti maggiori titoli da valutarsi secondo i criteri fissati nel presente decreto. E' in facolta' dell'amministrazione mettere a concorso, oltre i posti gia' disponibili alla data del bando, anche quelli che si rendono vacanti, in dipendenza di collocamento a riposo, nel semestre successivo alla data di pubblicazione della deliberazione che indice il concorso. Le nomine a tali ultimi posti sono deliberate al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima. Il concorso e' indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero entro tre mesi dal giorno del verificarsi della vacanza. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il bando deve essere altresi' pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" regionale o nel Foglio annunzi legali della provincia. Il bando indica i posti messi a concorso, il loro numero, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi e deve essere notificato agli enti cui compete per legge la collocazione speciale. ((5))
Art. 4
Riserva di posti e preferenze
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze i regolamenti organici degli enti devono adeguarsi alle leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato, mentre per la riserva dei posti devono far riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Art. 5
Ammissione ai concorsi
Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono indicare nella domanda: a) la data, il luogo di nascita e la residenza; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate; e) i titoli di studio posseduti; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge. Per i dipendenti statali e degli enti locali ed ospedalieri e' sufficiente l'autenticazione da parte dell'amministrazione presso la quale prestano servizio. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare, nelle forme di legge, i requisiti della cittadinanza e della buona condotta. I concorrenti possono unire alla domanda di partecipazione al concorso tutti quei documenti e titoli scientifici e di carriera che credano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere attinenti o affini alla materia del concorso. Nelle domande di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. Alla domanda devono essere uniti un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli ed un curriculum datato e firmato dal concorrente. Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di rito, dalla visita medica e dal requisito dell'eta' coloro che gia' appartengono al personale di ruolo dipendente da amministrazioni ospedaliere o da altre amministrazioni pubbliche. Per il personale non di ruolo il requisito dell'eta' viene riferito alla data della prima assunzione in servizio.
Art. 6
Ammissione al concorso e nomina della commissione esaminatrice
All'ammissione dei candidati provvede il consiglio di amministrazione. L'esclusione dal concorso puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti o con provvedimento motivato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di concorso il consiglio di amministrazione nomina la commissione esaminatrice. Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli deve aver luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti.
Art. 7
Svolgimento delle prove scritte
Nel giorno stesso ed immediatamente prima di ogni prova scritta, la commissione predispone una terna di terni pertinenti alla materia oggetto di trattazione che vengono registrati con numerazione progressiva. Ammessi i candidati nella sala degli esami, previo loro riconoscimento, si procede ad imbussolare i numeri corrispondenti ai temi, alla presenza dei candidati stessi, uno dei quali, designato dagli altri, estrae un numero corrispondente al tema che deve formare oggetto della prova di esame. La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con gli altri, salvo con membri della commissione esaminatrice. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta recante il timbro dell'ente e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare con se' carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, i dizionari e quelle al tre pubblicazioni che siano state espressamente consentite dalla commissione esaminatrice. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, e' escluso dal concorso. La commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento delle prove scritte, almeno uno dei membri della commissione ed il segretario devono trovarsi nella sala degli esami. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.
Art. 8
Adempimenti dei concorrenti e della commissione.
In ciascuno dei giorni delle prove scritte sono consegnate a ciascun candidato due buste di cui una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco. Il candidato, svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Quindi, alla presenza del presidente o del membro della commissione presente in aula, dopo essere stato da quest'ultimo nuovamente identificato, scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, nel foglietto piccolo e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o al membro in quel momento presente, il quale vi appone attraverso il lembo di chiusura la propria firma. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in un unico piego, che, debitamente suggellato, viene firmato dai membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario. Durante le prove, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non puo' uscire dalla sala di esami e dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. I pieghi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla revisione di ciascuna prova scritta. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi e' acclusa. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati ed alla apertura delle buste minori. Tale operazione, con il conseguente riconoscimento dei nomi deve avvenire dopo che per tutti i lavori di tutte le prove scritte sia stata espressa la votazione. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
Art. 9
Esclusione dall'esame orale
Nei concorsi per i quali siano previste prove di esame scritte e orali, l'ammissione del concorrente a queste ultime e' subordinata all'esito favorevole delle prove scritte che si consegue con il raggiungimento della media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La commissione esaminatrice, dopo l'espletamento delle prove scritte, provvede alla correzione degli elaborati ed alla attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione agli interessati almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove orali.
Art. 10
Deliberazioni e verbali della commissione
La commissione, con la costante presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame dei titoli, alla revisione delle prove scritte e allo svolgimento delle prove orali deliberando a maggioranza di voti palesi. Di ogni seduta della commissione e' redatto processo verbale a cura del segretario. Dai verbali, firmati da tutti i commissari e dal segretario, devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalita' prescritte, i criteri prefissati per l'attribuzione dei punteggi massimi e dei coefficienti numerici ai titoli di merito, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, i temi delle prove scritte, i voti dati alle prove di esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarita' nello svolgimento del concorso, ma non puo' rifiutarsi di firmare il verbale. I verbali del concorso vengono al termine dei lavori rimessi all'amministrazione dell'ente.
Art. 11
Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici
A tutti i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi sono corrisposti i compensi nella misura stabilita per le commissioni di concorso a posti nella amministrazione dello Stato, nonche' le indennita' dovute.
Art. 12
Conferimento dei posti
Riconosciuta la regolarita' degli atti del concorso, il consiglio di amministrazione li approva e procede alla nomina secondo la graduatoria formulata dalla commissione. Le deliberazioni di nomina devono essere adottate entro trenta giorni dalla data di ricezione dei verbali del concorso. I vincitori del concorso e gli altri concorrenti dichiarati idonei sono invitati dall'amministrazione a presentare nel termine e con le modalita' stabilite dal bando di concorso, a pena di decadenza: a) l'originale diploma del titolo di studio, o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione del diploma; b) il certificato medico rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario attestante l'idoneita' fisica al servizio incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso; c) certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
Art. 13
Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria degli idonei puo' essere utilizzata entro un anno dalla nomina dei vincitori per ricoprire nel ruolo, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti messi a concorso resisi vacanti per rinuncia o altri motivi. Non possono essere attribuiti posti istituiti successivamente alla data del bando di concorso.
Art. 14
Opzione
I candidati che abbiano ottenuto la nomina a piu' di un posto nello stesso ente devono optare per uno dei posti stessi. L'opzione deve risultare da dichiarazione scritta che deve pervenire all'amministrazione dell'ente ospedaliero nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultima notificazione di nomina. In difetto di tale dichiarazione si deve intendere accettato il posto per il quale pervenne, in ordine di tempo, prima che per gli altri, la comunicazione di nomina e si intendono revocate e come non avvenute le nomine successive.
Art. 15
Nomina
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova con deliberazione del consiglio di amministrazione. La nomina del dipendente che, per giustificato motivo, assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende effettivo servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione, decade dalla nomina
Art. 16
Nomina avvenuta in base a documenti irregolari
Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'impiego stesso mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. Il provvedimento e' adottato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
Art. 17
Periodo di prova
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