DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e la assistenza ospedaliera;
Visti gli articoli 40, 42, 43 e 64 della legge suddetta, riguardanti la delega al Governo ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate e i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:
TITOLO I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI Capo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E QUALIFICHE
Art. 1
Specificazione del personale degli enti ospedalieri
Il personale degli enti ospedalieri e' costituito da: personale sanitario; personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attivita' sanitarie; personale amministrativo; personale tecnico; personale sanitario ausiliario; personale esecutivo; personale di assistenza religiosa. Il personale sanitario, che appartiene alle carriere direttive, e' costituito da: medici con funzioni igienico-organizzative: sovraintendenti, direttori, vice direttori e ispettori sanitari; medici con funzioni di diagnosi e cura: primari, aiuti, assistenti; farmacisti: direttori di farmacia, farmacisti collaboratori. Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attivita' sanitarie e' costituito da: biologi; chimici; fisici; con le qualifiche di direttori, coadiutori e assistenti. Il personale amministrativo e' costituito da: direttore amministrativo, altrimenti denominato con la equipollente qualifica di segretario generale; personale della carriera direttiva; personale della carriera di concetto; personale della carriera d'ordine; personale della carriera esecutiva. Il personale tecnico e' costituito da: tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie, specializzati in: radiologia medica, anatomia patologica, istopatologia, laboratorio medico, ed in altri settori preordinati al buon funzionamento dei servizi di diagnosi e cura, con le qualifiche di: capo tecnico e tecnico specializzato. Il personale sanitario ausiliario e' costituito da: personale di assistenza ostetrica, con le qualifiche di: ostetrica capo, ostetrica; personale di assistenza diretta, con le qualifiche di: capo sala, infermiere professionale specializzato, infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice; personale di assistenza medica e assistenza sociale, con le qualifiche rispettivamente di assistente sanitaria visitatrice e assistente sociale; personale di assistenza ai servizi speciali, con le qualifiche di: terapista della riabilitazione nelle varie qualificazioni; personale dirigente e di funzione didattica delle scuole per infermieri generici e professionali con le qualifiche rispettivamente di: capo dei servizi sanitari, ausiliari, direttore e vice direttore didattico. Il personale esecutivo e' costituito da: personale di custodia; personale addetto ai servizi sanitari con le qualifiche di: disinfettore capo, disinfettore, ausiliario o portantino; personale addetto ai servizi generali, economali e tecnici, distinto in capo servizio operai, operaio specializzato, operaio comune. Il personale di assistenza religiosa e' costituito da ministri del culto cattolico. La pianta organica del personale dei vari servizi ed i relativi aggiornamenti, anche per quanto attiene alle qualifiche, in stretta relazione con i compiti che l'ente ospedaliero, secondo la sua caratteristica ed il suo tipo, deve assolvere, sono deliberati dal consiglio di amministrazione tenendo conto delle indicazioni del piano regionale, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, e consultate le organizzazioni sindacali interessate.
Capo II AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Art. 2
Requisiti generali
Possono accedere agli impieghi presso gli enti ospedalieri coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge; c) buona condotta morale e civile; d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione prima di procedere alla nomina ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3
Assunzione in servizio
L'assunzione agli impieghi presso gli enti ospedalieri e' effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblico concorso. Resta la facolta' dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate. L'assunzione per chiamata e' ammessa soltanto per speciali categorie del personale esecutivo, per le quali siano state predisposte, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate, adeguati criteri selettivi. in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi vacanti, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di servizio, secondo la procedura indicata nel comma precedente, possono ricoprirli per incarico temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di sei mesi. Il conferimento dei posti di interno deve essere effettuato a favore dei dichiarati idonei nell'ultimo concorso, secondo l'ordine della graduatoria; nel caso in cui l'ultimo concorso risalga ad oltre tre anni, deve essere effettuato in favore del candidato che sia in possesso dei requisiti richiesti e che, in seguito ad avviso pubblico dato dall'amministrazione ospedaliera, presenti maggiori titoli da valutarsi secondo i criteri fissati nel presente decreto. E' in facolta' dell'amministrazione mettere a concorso, oltre i posti gia' disponibili alla data del bando, anche quelli che si rendono vacanti, in dipendenza di collocamento a riposo, nel semestre successivo alla data di pubblicazione della deliberazione che indice il concorso. Le nomine a tali ultimi posti sono deliberate al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima. Il concorso e' indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero entro tre mesi dal giorno del verificarsi della vacanza. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il bando deve essere altresi' pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" regionale o nel Foglio annunzi legali della provincia. Il bando indica i posti messi a concorso, il loro numero, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi e deve essere notificato agli enti cui compete per legge la collocazione speciale. ((5))
Art. 4
Riserva di posti e preferenze
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze i regolamenti organici degli enti devono adeguarsi alle leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato, mentre per la riserva dei posti devono far riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Art. 5
Ammissione ai concorsi
Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono indicare nella domanda: a) la data, il luogo di nascita e la residenza; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate; e) i titoli di studio posseduti; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge. Per i dipendenti statali e degli enti locali ed ospedalieri e' sufficiente l'autenticazione da parte dell'amministrazione presso la quale prestano servizio. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare, nelle forme di legge, i requisiti della cittadinanza e della buona condotta. I concorrenti possono unire alla domanda di partecipazione al concorso tutti quei documenti e titoli scientifici e di carriera che credano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere attinenti o affini alla materia del concorso. Nelle domande di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. Alla domanda devono essere uniti un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli ed un curriculum datato e firmato dal concorrente. Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di rito, dalla visita medica e dal requisito dell'eta' coloro che gia' appartengono al personale di ruolo dipendente da amministrazioni ospedaliere o da altre amministrazioni pubbliche. Per il personale non di ruolo il requisito dell'eta' viene riferito alla data della prima assunzione in servizio.
Art. 6
Ammissione al concorso e nomina della commissione esaminatrice
All'ammissione dei candidati provvede il consiglio di amministrazione. L'esclusione dal concorso puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti o con provvedimento motivato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di concorso il consiglio di amministrazione nomina la commissione esaminatrice. Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli deve aver luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti.
Art. 7
Svolgimento delle prove scritte
Nel giorno stesso ed immediatamente prima di ogni prova scritta, la commissione predispone una terna di terni pertinenti alla materia oggetto di trattazione che vengono registrati con numerazione progressiva. Ammessi i candidati nella sala degli esami, previo loro riconoscimento, si procede ad imbussolare i numeri corrispondenti ai temi, alla presenza dei candidati stessi, uno dei quali, designato dagli altri, estrae un numero corrispondente al tema che deve formare oggetto della prova di esame. La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con gli altri, salvo con membri della commissione esaminatrice. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta recante il timbro dell'ente e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare con se' carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, i dizionari e quelle al tre pubblicazioni che siano state espressamente consentite dalla commissione esaminatrice. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, e' escluso dal concorso. La commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento delle prove scritte, almeno uno dei membri della commissione ed il segretario devono trovarsi nella sala degli esami. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.
Art. 8
Adempimenti dei concorrenti e della commissione.
In ciascuno dei giorni delle prove scritte sono consegnate a ciascun candidato due buste di cui una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco. Il candidato, svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Quindi, alla presenza del presidente o del membro della commissione presente in aula, dopo essere stato da quest'ultimo nuovamente identificato, scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, nel foglietto piccolo e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o al membro in quel momento presente, il quale vi appone attraverso il lembo di chiusura la propria firma. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in un unico piego, che, debitamente suggellato, viene firmato dai membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario. Durante le prove, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non puo' uscire dalla sala di esami e dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. I pieghi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla revisione di ciascuna prova scritta. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi e' acclusa. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati ed alla apertura delle buste minori. Tale operazione, con il conseguente riconoscimento dei nomi deve avvenire dopo che per tutti i lavori di tutte le prove scritte sia stata espressa la votazione. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
Art. 9
Esclusione dall'esame orale
Nei concorsi per i quali siano previste prove di esame scritte e orali, l'ammissione del concorrente a queste ultime e' subordinata all'esito favorevole delle prove scritte che si consegue con il raggiungimento della media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La commissione esaminatrice, dopo l'espletamento delle prove scritte, provvede alla correzione degli elaborati ed alla attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione agli interessati almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove orali.
Art. 10
Deliberazioni e verbali della commissione
La commissione, con la costante presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame dei titoli, alla revisione delle prove scritte e allo svolgimento delle prove orali deliberando a maggioranza di voti palesi. Di ogni seduta della commissione e' redatto processo verbale a cura del segretario. Dai verbali, firmati da tutti i commissari e dal segretario, devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalita' prescritte, i criteri prefissati per l'attribuzione dei punteggi massimi e dei coefficienti numerici ai titoli di merito, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, i temi delle prove scritte, i voti dati alle prove di esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarita' nello svolgimento del concorso, ma non puo' rifiutarsi di firmare il verbale. I verbali del concorso vengono al termine dei lavori rimessi all'amministrazione dell'ente.
Art. 11
Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici
A tutti i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi sono corrisposti i compensi nella misura stabilita per le commissioni di concorso a posti nella amministrazione dello Stato, nonche' le indennita' dovute.
Art. 12
Conferimento dei posti
Riconosciuta la regolarita' degli atti del concorso, il consiglio di amministrazione li approva e procede alla nomina secondo la graduatoria formulata dalla commissione. Le deliberazioni di nomina devono essere adottate entro trenta giorni dalla data di ricezione dei verbali del concorso. I vincitori del concorso e gli altri concorrenti dichiarati idonei sono invitati dall'amministrazione a presentare nel termine e con le modalita' stabilite dal bando di concorso, a pena di decadenza: a) l'originale diploma del titolo di studio, o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione del diploma; b) il certificato medico rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario attestante l'idoneita' fisica al servizio incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso; c) certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
Art. 13
Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria degli idonei puo' essere utilizzata entro un anno dalla nomina dei vincitori per ricoprire nel ruolo, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti messi a concorso resisi vacanti per rinuncia o altri motivi. Non possono essere attribuiti posti istituiti successivamente alla data del bando di concorso.
Art. 14
Opzione
I candidati che abbiano ottenuto la nomina a piu' di un posto nello stesso ente devono optare per uno dei posti stessi. L'opzione deve risultare da dichiarazione scritta che deve pervenire all'amministrazione dell'ente ospedaliero nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultima notificazione di nomina. In difetto di tale dichiarazione si deve intendere accettato il posto per il quale pervenne, in ordine di tempo, prima che per gli altri, la comunicazione di nomina e si intendono revocate e come non avvenute le nomine successive.
Art. 15
Nomina
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova con deliberazione del consiglio di amministrazione. La nomina del dipendente che, per giustificato motivo, assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende effettivo servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione, decade dalla nomina
Art. 16
Nomina avvenuta in base a documenti irregolari
Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'impiego stesso mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. Il provvedimento e' adottato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
Art. 17
Periodo di prova
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che, in servizio presso la stessa amministrazione che ha bandito il concorso, provenga da una carriera o qualifica e disciplina corrispondente a quella alla quale e' stato nominato. Puo' essere altresi' esonerato dal periodo di prova il personale di ruolo, proveniente da altri ospedali, che abbia superato il periodo di prova nella medesima carriera, qualifica e disciplina. Compiuto favorevolmente il periodo di prova, il dipendente consegue la conferma nel posto di ruolo con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore amministrativo o del sovraintendente o direttore sanitario, secondo le rispettive competenze. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con deliberazione motivata. In tal caso spetta al dipendente una indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova. Qualora entro un mese dalla scadenza del periodo di prova, non sia intervenuto un provvedimento di proroga, ovvero un giudizio sfavorevole, la prova s'intende compiuta favorevolmente Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
TITOLO II DOVERI - RESPONSABILITA' - INCOMPATIBILITA' - DIRITTI Capo I DOVERI, RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA'
Art. 18
Promessa solenne e giuramento
Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova e al momento di conseguire la nomina in ruolo, presta rispettivamente promessa solenne e giuramento nelle forme di rito.
Art. 19
Obbligo della residenza e della reperibilita' generica
Il dipendente deve risiedere nel comune dove ha la sede di servizio. Il consiglio di amministrazione, per eccezionali ragioni, puo' autorizzare il dipendente a risiedere altrove quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Il personale di assistenza sanitaria e religiosa deve rendersi reperibile per i casi di particolari esigenze di servizio.
Art. 20
Comportamento in servizio
Il personale e' tenuto al diligente e sollecito adempimento delle mansioni previste dalle presenti norme, tutelando l'interesse dell'amministrazione. Il personale deve usare modi corretti nei confronti del pubblico ed ispirarsi al principio della assidua e responsabile collaborazione. Esso e' tenuto al segreto professionale ed al segreto sulle informazioni che possono essere venute a sua conoscenza per visione di materiale statistico attinente ai singoli ricoverati. Il dipendente al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine e' rinnovato per iscritto il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo quanto si tratti di atto vietato dalla legge. Il dipendente e' tenuto a far rilevare al proprio superiore eventuali inconvenienti del servizio, avanzando proposte per una migliore organizzazione. Il dipendente ha l'obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli e non puo' esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici ed alle vaccinazioni stabilite dalla direzione sanitaria.
Art. 21
Doveri professionali
Il personale ha il dovere di prestare la sua opera nell'ente conformemente ai principi di etica professionale, di umana solidarieta' verso i malati e di reciproco rispetto delle competenze inerenti a ciascuna divisione o servizio.
Art. 22
Obbligo dei servizi sanitari complementari
Quando l'organico dell'ente ospedaliero non prevede posti per i servizi sanitari complementari, i medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonche', all'occorrenza, i consulti richiesti da altri reparti o servizi e, limitatamente agli aiuti ed assistenti, i turni di guardia, di pronto soccorso e di accettazione. Analogo obbligo compete ai farmacisti per il servizio di guardia farmaceutica. Il servizio di guardia deve essere svolto nell'ambito del normale orario di servizio settimanale. Le altre prestazioni, se operate fuori dell'orario di servizio, danno diritto a compensi straordinari. Quando l'ente ospedaliero abbia contratto convenzioni per assicurare nell'ambito dei suoi compiti istituzionali servizi specialistici ed ambulatoriali in altri enti o per altri enti, i servizi in questione saranno espletati dai medici con funzioni di diagnosi e cura che accettino le condizioni retributive della convenzione.
Art. 23
Obbligo del lavoro straordinario
Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano il dipendente e' obbligato a prestare la sua opera in ore non comprese nell'orario normale, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge relative alla tutela fisica del lavoratore, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario nella misura stabilita con le deliberazioni di cui all'art. 33.
Art. 24
Obbligo dell'orario di servizio
Il dipendente deve osservare l'orario di servizio. La durata settimanale del servizio, per tutto il personale, e' stabilita in quaranta ore da ripartirsi in turni giornalieri che ordinariamente non devono oltrepassare le 8 ore continuative. Per il personale sanitario medico il rapporto di impiego puo' essere a tempo pieno o a tempo definito. A) Tempo pieno. Il singolo medico, a domanda, viene ammesso, con delibera del consiglio di amministrazione, al rapporto di lavoro a tempo pieno. L'opzione per il servizio a tempo pieno comporta: rinuncia alla attivita' libero-professionale extra-ospedaliera, compresi i contratti per l'assistenza generica o specialistica con le istituzioni assistenziali, previdenziali ed assicurative; totale disponibilita' per i servizi dell'ente contemplati dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. B) Tempo definito. Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta la facolta' del libero esercizio professionale, anche fuori dell'ospedale, purche' non in contrasto con le norme di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e di cui all'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nel rispetto dell'orario di servizio. Detto orario, eguale per tutto il personale sanitario medico senza distinzione di qualifica, e' stabilito dalle singole amministrazioni con la stessa deliberazione con la quale e' determinato il trattamento economico per il personale medico a tempo definito in conformita' degli accordi sindacali nazionali di cui all'ultimo comma dello art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. In ogni caso il tempo definito non puo' essere inferiore alle trenta ore settimanali e superiore alle trentasei ore settimanali.
Art. 25
Assenze brevi - Giustificazione dei ritardi e delle assenze
Il personale che abbia necessita' di assentarsi dal servizio per qualche ora o per l'intera giornata deve ottenere il permesso dal superiore diretto che ne informa la direzione sanitaria e quella amministrativa. Quando l'assenza o il ritardo sia determinato da circostanze impreviste o da malattia, il personale deve darne tempestiva comunicazione, con qualsiasi mezzo al proprio diretto superiore. Quando l'assenza sia dovuta a malattia, il dipendente deve inviare, non oltre il terzo giorno, certificato medico, che deve essere tempestivamente rinnovato nel caso che egli non sia in grado, alla sua scadenza, di riassumere servizio. Il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva competenza, puo' far verificare in qualsiasi momento a mezzo di medico fiscale l'entita' dell'infermita' e la sua presumibile durata. I periodi di assenza giustificata per malattia sono calcolati, ai fini economici, come congedo straordinario sino alla concorrenza di sessanta giorni annui; l'eventuale eccedenza, come aspettativa per infermita'.
Art. 26
Incompatibilita'
Il dipendente non puo' esercitare il commercio o l'industria, ne' assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che in societa' cooperative per dipendenti di enti locali. Il dipendente interessato e' in ogni caso tenuto a comunicare al presidente le occupazioni estranee al servizio ospedaliero.
Art. 27
Provvedimenti per casi di incompatibilita'
Il dipendente che contravvenga alle limitazioni poste dal precedente articolo viene diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilita'. Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che la incompatibilita' sia cessata, il dipendente decade dall'impiego con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente.
Capo II DIRITTI
Art. 28
Diritto alla stabilita' e all'esercizio delle funzioni
Il dipendente ha diritto alla permanenza in servizio sirio al raggiungimento dei limiti stabiliti dal presente decreto, salve le circostanze previste come motivi di cessazione del rapporto. Il dipendente ha diritto ad esercitare le funzioni inerenti alla sua qualifica. Qualora un posto di ruolo cui corrisponda una pluralita' di funzioni venga scisso, con deliberazione del consiglio di amministrazione, in piu' posti, il titolare del preesistente posto di ruolo ha diritto di opzione fra i due o piu' posti di nuova istituzione. Il dipendente ha diritto ad essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di ultima promozione. Il dipendente puo' essere trasferito, per motivate esigenze di servizio, a qualunque altra funzione purche' corrispondente alla qualifica che riveste e al ruolo cui appartiene, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei sanitari per il personale sanitario e la commissione consultiva di cui all'art. 56 per le restanti categorie. Il trasferimento puo' altresi' essere disposto a domanda dell'interessato. Per motivi di salute il dipendente, compatibilmente con il suo stato, fisico, ha diritto di essere impiegato temporaneamente in altro incarico corrispondente al suo grado e alla sua carriera.
Art. 29
Garanzia per la responsabilita' civile
Le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attivita' di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo.
Art. 30
Garanzie per infortuni
Le amministrazioni ospedaliere sono tenute ad assicurare adeguatamente a loro spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportati in servizio e per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidita' permanente o di morte, con relative reversibilita', a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia. Per i dipendenti che facciano uso di apparecchiature radiologiche, si fa riferimento alle leggi speciali vigenti in materia.
Art. 31
Trattamento assistenziale e previdenziale
I dipendenti dell'ente, di ruolo e non di ruolo, sono iscritti, ai fini del trattamento di quiescenza, alle rispettive casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e, ai fini dell'assistenza propria e dei familiari e del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti locali.
Art. 32
Medicina preventiva e sociale
Tutti i dipendenti ospedalieri sono sottoposti, di regola ogni cinque anni, a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalita' di medicina sociale e preventiva. I dipendenti addetti a quei particolari servizi che comportino maggiori rischi e pericoli per la propria salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni. I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente dalla direzione sanitaria a ciascun dipendente. I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi ed appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.
Art. 33
Trattamento economico
Il trattamento economico, compreso quello per il servizio a tempo pieno del personale medico con funzioni di diagnosi e cura, e gli istituti normativi di carattere economico, sono stabiliti, previ accordi nazionali fra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri, dalle singole amministrazioni con deliberazioni soggette ai controlli di legge.
Art. 34
Valutazione di servizi prestati
Nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonche' ai fini del trattamento di quiescenza. Gli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dello art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, disciplinano il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dal personale ospedaliero, ai fini degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. In caso di godimento di maggior stipendio nella qualifica di provenienza e' attribuito un assegno personale utile a pensione pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo.
Art. 35
Riposo settimanale
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi. Qualora, per l'esigenza dell'amministrazione, il dipendente debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione, sentito lo interessato. L'amministrazione puo' disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto del dipendente ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.
Art. 36
Congedo ordinario
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo o in non piu' di due periodi, che non eccedano nel complesso la durata di trenta giorni lavorativi. Qualora, per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente non possa godere del congedo durante l'anno solare, ha diritto di fruirne entro il primo semestre dell'anno successivo. Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare, il congedo viene concesso in proporzione al numero dei mesi di servizio gia' compiuti. Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio. Il periodo di congedo e' aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.
Art. 37
Congedo straordinario
Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi: per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessita' di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, superato il quale il dipendente e' posto in aspettativa; per matrimonio, limitatamente a giorni 15; per gravidanza e puerperio, dalla fine del sesto mese a due mesi dopo il parto. L'amministrazione ha facolta' di concedere, a richiesta dell'interessata ulteriori periodi per gravidanza e puerperio, che non danno diritto ad alcun trattamento economico, a meno che non ricorrano motivi di malattia che concretino l'ipotesi di aspettativa per motivi di salute. Per quanto non previsto valgono le norme sulla tutela delle lavoratrici madri; per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse; qualora trattasi di mutilato od invalido di guerra o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita', limitatamente ad un periodo massimo di 30 giorni; per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive; per infermita' temporaneamente invalidante, per partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione; per gravi motivi. L'amministrazione, previo accertamento della fondatezza della richiesta, autorizza congedi straordinari, non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la durata di mesi due. Il personale che, a qualunque titolo, ha usufruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario. Il congedo straordinario e' considerato utile come periodo di servizio a tutti gli effetti.
Art. 38
Trattamento economico durante il congedo straordinario
Durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazione di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto nonche' l'eventuale eccedenza per carichi di famiglia dovuti dall'amministrazione militare. La dipendente che si trova in congedo straordinario per gravidanza e puerperio ha diritto, limitatamente al periodo compreso tra la fine del sesto mese di gravidanza e il secondo mese dopo il parto, al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale di lavoro straordinario.
Art. 39
Aspettativa
Il personale puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per motivi di famiglia, per infermita', per motivi di studio, per elezione a cariche pubbliche non compatibili con l'espletamento delle funzioni ospedaliere e per trasferimento ad altro ente ospedaliero a seguito di concorso, limitatamente al periodo di prova. Il collocamento in aspettativa e' disposto su domanda del dipendente. Puo' essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermita'; in tale caso il dipendente puo' richiedere di usufruire dei congedi straordinari prima di essere collocato in aspettativa. Non puo' in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa. Per il cumulo di aspettative si applicano le norme vigenti per i dipendenti dello Stato.
Art. 40
Aspettativa per servizio militare
Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni. Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 41
Aspettativa per motivi di famiglia
Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al presidente dell'ente. Esso continua a prestare servizio fino a quando la aspettativa stessa gli sia concessa. L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata della aspettativa richiesta. Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno. Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini dell'anzianita', della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 42
Aspettativa per infermita'
Decorso il periodo di congedo straordinario per infermita', l'aspettativa e' disposta di ufficio o a domanda quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dalla amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposto; essa non puo' potrarsi per piu' di diciotto mesi. L'amministrazione, puo', in ogni momento, procedere agli accertamenti sanitari e, qualora sia accertato che lo stato di salute lo consenta, il dipendente viene invitato a riprendere servizio. Al termine dell'aspettativa, l'amministrazione deve disporre gli opportuni accertamenti sanitari volti a stabilire la incondizionata idoneita' fisica del dipendente prima della riammissione in servizio. Il dipendente che non si presenti o non si faccia trovare o rifiuti senza giustificato motivo gli accertamenti sanitari disposti e debitamente notificati dall'amministrazione prima della concessione dell'aspettativa, durante o dopo l'aspettativa, e' dichiarato decaduto.
Art. 43
Denuncia dell'infermita'
La domanda di collocamento in aspettativa per infermita' deve essere presentata in via gerarchica al presidente dell'ente e deve essere corredata di un certificato medico nel quale devono essere specificate la infermita' e la presumibile durata di questa. Il dipendente deve indicare nella domanda la dimora che avra' durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni. Durante l'aspettativa per infermita' il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane inoltre per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni, escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario. Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio sono altresi' a carico dell'amministrazione tutte le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari o per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dal dipendente, calcolato in misura pari a quello previsto per gli impiegati dello Stato. L'amministrazione ospedaliera, tenuta alle spese di cura, si rivale in tutto od in parte delle somme erogate allo stesso titolo, recuperando quanto spetti all'interessato, quale dipendente dell'ente ospedaliero, da istituti previdenziali ed assicurativi. L'equo indennizzo e' ridotto della meta' se il dipendente consegua anche la pensione privilegiata. Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtu' di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Entro cinque anni dalla data di comunicazione della liquidazione dell'equo indennizzo, l'amministrazione dell'ente ospedaliero, nel caso di aggravamento della menomazione della integrita' fisica per la quale sia stato concesso l'equo indennizzo, puo' provvedere, su richiesta del dipendente e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo concesso. In tale ipotesi il dipendente sara' sottoposto ad accertamenti sanitari. Nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrita' fisica si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo se la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andra' detratto quanto in precedenza liquidato. Nulla puo' essere liquidato al dipendente se la menomazione dell'integrita' fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui. Il dipendente affetto da malattia contratta in servizio e' tenuto a curarsi e a presentarsi, ogni qualvolta gli venga richiesto, innanzi all'apposita commissione medica per essere sottoposto ad accertamenti. Un'infermita' o lesione non puo' essere riconosciuta come contratta in servizio e dipendente da causa di servizio se l'accertamento non e' stato fatto, su domanda presentata dall'interessato al presidente del consiglio di amministrazione, da una commissione composta da due sanitari ospedalieri e presieduta dal sovraintendente o direttore sanitario. Uno dei due sanitari viene designato dall'interessato, l'altro, con la qualifica di primario, e' nominato dall'amministrazione. Nella domanda, la quale deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermita', il dipendente deve indicare specificatamente la natura dell'infermita', le circostanze, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze dannose. L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta causa di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per ragioni di servizio a straordinarie cause morbose e che dette infermita' siano tali da potere, anche in futuro, divenire causa di invalidita' o di altra menomazione dell'integrita' fisica. L'amministrazione che ha ricevuto la domanda oppure che sia venuta a conoscenza dell'evento provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermita', la connessione di questa con il servizio; nonche' tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermita'. La commissione medica deve altresi' dichiarare se, a suo giudizio, l'infermita' di cui trattasi costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza, nonche' ai fini dell'equo indennizzo, se l'infermita' di che trattasi abbia prodotto nel dipendente una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Qualora l'interessato intenda impugnare il giudizio della predetta commissione la questione va rimessa all'esame della commissione prevista per l'accertamento della incapacita' professionale. Qualora il dipendente non possa essere adibito al servizio originario deve essere consentito l'impiego in servizi compatibili con la menomazione riportata. Qualora il dipendente, collocato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo previsto, riprendere servizio, viene sottoposto a nuovi accertamenti sanitari da parte della commissione medica di prima istanza. Qualora, a seguito dei nuovi accertamenti sanitari, il dipendente venga riconosciuto non idoneo al servizio, si procede all'istruttoria per l'eventuale concessione della pensione privilegiata. In caso di infortunio sul lavoro, per i dipendenti assicurati dall'istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, l'accertamento per la dipendenza da causa di servizio e per il grado di invalidita', nonche' i relativi indennizzi, sono di competenza dell'istituto assicuratore.
Art. 44
Aspettativa per motivi di studio
Il dipendente, a domanda, puo' essere collocato in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo di un anno rinnovabile una sola volta quando, per comprovati motivi, intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di una borsa di studio. Il dipendente e' tenuto a presentare all'amministrazione idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio, attinente alla preparazione professionale e regolarmente compiuto, e' computato per intero ai fini della anzianita' di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 45
Aspettativa per elezioni a cariche pubbliche
Per il personale sanitario medico si applicano le norme che regolano il collocamento in aspettativa per elezioni a cariche pubbliche dei professori universitari. Per il restante personale si applicano le disposizioni di legge vigenti per i dipendenti dello Stato.
Art. 46
Aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso
Per trasferimento ad altro ente ospedaliero, al personale e' concesso un periodo di aspettativa senza assegni non superiore a dodici mesi.
Art. 47
Diritto alla attivita' libero-professionale per alcune categorie del personale ospedaliero
Il consiglio di amministrazione puo' autorizzare i medici con funzione di diagnosi e cura all'esercizio della libera professione nell'ambito dell'ospedale, ove l'ente disponga di ambienti attrezzati in modo adeguato alle necessita' terapeutiche e alle prestazioni ed entro limiti rigorosamente determinati. Tale esercizio ha carattere facoltativo e deve essere espletato al di fuori dell'orario ordinario. A tal fine tutti gli enti ospedalieri predisporranno, entro il termine previsto dall'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sale separate qualitativamente idonee per il ricovero di malati paganti in proprio con un numero di letti variabile dal quattro al dieci per cento del totale, dove i medici, nel rispetto della competenza nosologica attribuita alla divisione o al servizio e delle attribuzioni inerenti alla qualifica rivestita da ciascun sanitario, possono esercitare la loro attivita' professionale. Il tariffario per le prestazioni sanitarie deve essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero su parere del consiglio sanitario centrale o del consiglio dei sanitari. La deliberazione con la quale viene approvato il tariffario per le suddette prestazioni, che deve prendere come base la tariffa minima nazionale adeguandola alle piu' qualificate caratteristiche dell'assistenza ospedaliera, deve stabilire che una quota parte degli introiti sia devoluta all'ente. Per qualunque attivita' libero-professionale effettuata nell'ambito ospedaliero il compenso sanitario non puo' essere forfettizzato. Qualora l'amministrazione intenda convenzionarsi con enti mutualistici, assistenziali od altri per prestazioni ambulatoriali ad infermi da essi assistiti, il tariffario delle prestazioni e' stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei sanitari. I medici non possono percepire, al di fuori dei compensi stabiliti nei tariffari, altri compensi in danaro o sotto altra forma. Il tariffario deve essere portato preventivamente a conoscenza del paziente o dei suoi familiari a cura dell'ente e deve essere al paziente o familiari rilasciata regolare ricevuta del pagamento effettuato. Tutte le collaborazioni diagnostiche che si rendono necessarie nello sviluppo della attivita' libero-professionale, come pure i ricoveri a fini diagnostici e terapeutici che ad essa si riferiscono devono essere richieste nell'ambito dell'ente ospedaliero al quale il sanitario appartiene, ad eccezione di quelle prestazioni specialistiche non eseguibili nell'ospedale per mancanza dei relativi servizi. Quando la prestazione libero-professionale comporti una attivita' di gruppo, i componenti di questo partecipano al compenso nella proporzione stabilita sulla base di accordi collettivi o, in mancanza di tali accordi, dall'amministrazione dell'ente, sentito il consiglio dei sanitari e le associazioni sindacali interessate. I sanitari con rapporto di servizio a tempo pieno hanno priorita' per l'esercizio dell'attivita' professionale nell'ambito dell'ospedale. Per il personale sanitario a tempo definito sono consentite le attivita' specialistiche consultoriali presso gli ambulatori di enti assistenziali e l'assunzione di incarichi di insegnamento universitario con l'osservanza delle norme vigenti per il conferimento di detti incarichi, sempreche' compatibili con gli orari di servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. ((I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare incarichi di insegnamento universitario. Per la predetta attivita' ai sanitari di cui al precedente comma puo' essere corrisposto un compenso non superiore al trenta per cento di quello attribuito per la stessa attivita' ai docenti universitari)).
Art. 48
Comando per perfezionamento professionale
Il consiglio di amministrazione dell'ente qualora ritenga sussistere un interesse dell'ente alla partecipazione di un dipendente ad un programma di studio o alla frequenza di scuole, di istituti scientifici o di ricerca, di ospedali, di cliniche universitarie italiane o estere, per studi speciali o acquisizione di tecniche particolari, puo' disporre il comando di un dipendente disposto ad accettare l'incarico. In tal caso al dipendente, oltre al godimento dello stipendio, degli assegni e delle indennita', spetta un compenso speciale di studio; proporzionato alle spese che egli dovra' contrarre.
Capo III DIRITTI SINDACALI
Art. 49
Aspettativa per motivi sindacali
I dipendenti degli enti ospedalieri che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio o frazione superiore a 3.000. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente su base ospedaliera regionale. Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, provvedono, entro il primo trimestre di ogni quadriennio, le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di intesa con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative.
Art. 50
Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali
Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi o funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. Dagli assegni predetti sono detratti quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali i' titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese o di rappresentanza. I periodi di aspettativa per motivi sindacali, sono utili a tutti gli effetti, tranne che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico sindacale.
Art. 51
Permessi per motivi sindacali
I dipendenti ospedalieri componenti degli organi collegiali previsti dallo statuto delle organizzazioni sindacali ospedaliere piu' rappresentative nell'ambito nazionale e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio specificatamente indicate dall'amministrazione, ad assentarsi dal lavoro per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o, con brevi permessi giornalieri, per l'espletamento delle normali attivita' sindacali. Il responsabile regionale o provinciale non puo', in ogni caso, assentarsi dal lavoro per i motivi previsti dal precedente comma, per un periodo superiore in media a tre giorni al mese. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione o delle associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri.
Art. 52
Locali per attivita' sindacali
Nelle sedi ospedaliere e' concesso alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale ospedaliero l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione dei giornali murali, notiziari, circolari, manifesti od altri scritti e stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa o contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale. E' altresi' concesso l'uso gratuito di un locale da adibire ad attivita' sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' che saranno determinate dalle amministrazioni ospedaliere di intesa con le organizzazioni sindacali.
Art. 53
Delega per la riscossione di contributi sindacali
I dipendenti ospedalieri hanno facolta' di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti ospedalieri, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare con le organizzazioni medesime.
Art. 54
Commissione interna
In ogni ente e' eletta da tutto il personale una commissione interna di rappresentanza con il compito fondamentale di concorrere a mantenere normali i rapporti tra l'amministrazione e il personale dipendente per il regolare svolgimento dell'attivita' ospedaliera. Alla commissione interna spetta inoltre: 1) intervenire presso l'amministrazione per la esatta applicazione degli accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene o di sicurezza del lavoro, salva la eventuale successiva azione presso i competenti organi; 2) comporre le controversie collettive ed individuali relative al servizio; 3) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi ospedalieri; 4) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale, previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo, delle mense e degli spacci e vigilare attraverso i propri componenti per il loro miglior funzionamento.
TITOLO III RELAZIONE INFORMATIVA - COMMISSIONE CONSULTIVA - STATO MATRICOLARE
Art. 55
Relazione informativa
A richiesta dell'amministrazione, ove occorra, e per prescrizione di legge o regolamento, il sovraintendente o direttore sanitario ed il direttore amministrativo, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a compilare una relazione informativa sui dipendenti stessi nell'ultimo biennio anche in base alle risultanze del fascicolo personale. Ogni relazione informativa deve essere portata a conoscenza del dipendente, il quale puo' ricorrere al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.
Art. 56
Commissione consultiva
Gli ordinamenti interni ospedalieri devono prevedere l'istituzione di una commissione consultiva che deve esser sentita in materia di promozioni, decadenza, dispensa, incompatibilita', esonero dal servizio, riabilitazione, riammissione in servizio, trasferimenti. La composizione della predetta commissione deve comprendere rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali interessate.
Art. 57
Stato matricolare
L'amministrazione dell'ente ospedaliero istituisce per ogni dipendente un fascicolo personale e uno stato matricolare. Il fascicolo personale raccoglie tutti i documenti che possono interessare la carriera; questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuita'. Il fascicolo personale, corredato di un indice, deve contenere: 1) i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed al trattamento economico, nonche' le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi; 2) le relazioni informative; 3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti prima e dopo la nomina all'impiego ed in seguito a concorsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, attivita' scientifica e di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale del dipendente; 4) i documenti relativi a riconoscimento di servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione, benemerenze militari e di guerra ed onorificenze; 5) i documenti relativi ad invalidita' per causa di guerra o di lavoro o ad invalidita' o infermita' contratta per causa di servizio; 6) i provvedimenti disciplinari, di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale, le decisioni giurisdizionali e i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i provvedimenti di riabilitazione; 7) gli atti relativi a giudizi di responsabilita'; 8) gli atti e i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti e i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza; 9) ogni altro atto che possa interessare la carriera del dipendente. Debbono essere eliminati dal fascicolo personale: a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati di ufficio o su ricorso del dipendente; quelli revocati o riformati in seguito a riapertura del procedimento disciplinare e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione; b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati e quelli divenuti inefficaci. Nello stato matricolare devono essere indicati: a) i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso l'amministrazione statale o altre amministrazioni pubbliche; b) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, i decreti relativi al riscatto dei servizi e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, i provvedimenti relativi alle malattie, congedi, aspettative. Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati i titoli accademici, le eventuali benemerenze e tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione nelle promozioni. Deve altresi' essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni. L'eliminazione di atti e documenti del fascicolo personale del dipendente si esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione che deve limitarsi a' precisare la disposizione in base alla quale viene disposta la eliminazione. Nella detta determinazione, l'atto e documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui e' iscritto nell'indice del fascicolo personale, nonche' a margine dello stato matricolare se l'atto o documento e' in questo menzionato. Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio generale dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del presidente dell'ente, che stabilisce a quale autorita' o ufficio gli atti stessi devono essere comunicati o dati in visione. Il dipendente puo' chiedere al direttore amministrativo di prendere visione degli atti del fascicolo personale e puo' ottenere altresi' che gli siano rilasciati a sue spese, estratti dello stato matricolare o copia degli atti cui abbia diritto. Sulla domanda del dipendente intesa ad ottenere la eliminazione di atti e documenti dal fascicolo personale ovvero l'inserzione nello stesso di atti o documenti, nonche' sulla domanda con cui il dipendente chiede che nello stato matricolare sia iscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo concernono, provvede il capo dell'ufficio del personale su ordine del direttore amministrativo. Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato.
Art. 58
Provvedimenti e procedimenti disciplinari
I regolamenti interni degli enti ospedalieri devono contenere specifiche norme riguardanti le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni, l'intero procedimento disciplinare in stretta analogia con quelle esistenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 59
Commissione di disciplina
La commissione di disciplina, da costituirsi all'inizio di ogni anno, e' composta come segue: il presidente del consiglio di amministrazione o un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente; tre membri designati dal consiglio di amministrazione; tre membri designati tra il personale dell'ente dalle organizzazioni sindacali interessate. Esplica le funzioni di segretario, senza diritto di voto, il direttore amministrativo dell'ente o un funzionario amministrativo da lui delegato.
TITOLO IV CESSAZIONE E RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
Art. 60
Cessazione e ricostituzione del rapporto d'impiego
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