La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'iniziativa dello Stato e degli altri enti pubblici nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio sociale della assistenza e vigilanza sanitaria e delle attività integrative e complementari, nell'ambito della scuola dell'obbligo, sarà regolata con successiva legge da emanarsi entro il 30 giugno 1972.