DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969, n. 138
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni, con sede in Roma, approvato con regio decreto 6 maggio 1891, n. 222, e modificato con regi decreti 28 novembre 1920, n. 1895, 27 maggio 1923, n. 1225 e 19 aprile 1941, n. 279, nonche' con propri decreti 11 aprile 1953, n. 494 e 30 ottobre 1954, n. 1173; Vista la legge 5 luglio 1964, n. 557; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di detto istituto, tenutasi in data 24 ottobre 1968; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
SARAGAT COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 57. - GRECO
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 1
Istituto italiano di credito fondiario STATUTO Art. 1. L'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni con sede in Roma, ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario, nelle sue varie forme, in tutto il territorio della Repubblica. L'istituto puo' compiere altresi' quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge. L'istituto puo' istituire proprie filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica. L'istituto puo' effettuare le proprie operazioni anche per il tramite degli istituti e aziende di credito che, direttamente o a mezzo dei rispettivi istituti centrali di categoria, partecipano, al suo capitale, delegando ai medesimi la stipulazione dei relativi contratti deliberati dagli organi amministrativi dell'istituto.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 2
Art. 2. Presso l'istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita ai sensi della [legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238) ed avente un proprio statuto approvato in conformita' della legge stessa.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 3
Art. 3. La durata di anni 50 assegnata all'istituto, per l'esercizio del credito fondiario, con [regio decreto 6 maggio 1891, n. 222](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1891-05-06;222), prorogata di anni 50 con [regio decreto 19 aprile 1941, n. 279](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-04-19;279), e' prorogata di altri anni 50 e potra' essere ulteriormente prorogata in base a deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 4
Art. 4. Il capitale sociale e' di lire quattromilatrecentoventi milioni ed e diviso in azioni del valore nominale di lire mille. I titoli rappresentanti le azioni numerati in ordine progressivo, sono firmati da un consigliere di amministrazione e dal direttore generale. Le sottoscrizioni ed i versamenti di eventuali aumenti di capitale avranno luogo, entro il limite massimo fissato dalla legge, con le norme che saranno stabilite dalla assemblea degli azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 5
Art. 5. Il capitale versato e' impiegato in mutui fondiari in contanti, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore sul credito fondiario, oppure nei modi stabiliti dall'[art. 82 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1905-07-16;646~art82), secondo le ripartizioni che vengano deliberate dal consiglio di amministrazione.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 6
Art. 6. La creazione e la emissione delle cartelle fondiarie avvengono secondo le norme fissate dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 7
Art. 7. L'assemblea degli azionisti, tanto ordinaria quanto straordinaria, si compone di tutti coloro che posseggono una o piu' azioni su cui siano stati eseguiti tutti i versamenti deliberati. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 8
Art. 8. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta occorrono deliberazioni su argomenti ad essa riservati dalla legge o dallo statuto sociale.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 9
Art. 9. La convocazione dell'assemblea e' deliberata dal consiglio di amministrazione e viene notificata mediante avviso contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea ordinaria delibera sopra tutti gli oggetti indicati nell'[art. 2364 codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2364).
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 10
Art. 10. Per la costituzione dell'assemblea e la validita' delle relative deliberazioni, si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e. 2369 [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262).
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 11
Art. 11. Gli azionisti che intendono intervenire alla assemblea debbono depositare o presentare le loro azioni, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la assemblea. Possono inoltre intervenire gli azionisti i quali, senza avere in precedenza richiesto l'iscrizione nel libro dei soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato nel termine di cui sopra, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione i titoli dei quali siano in possesso mediante una serie continua di girate.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 12
Art. 12. Gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea da un mandatario, purche' il mandato sia conferito ad altro azionista avente diritto di partecipare alla assemblea.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 13
Art. 13. L'assemblea e' presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci. Il presidente e' assistito da un segretario designato dalla assemblea. L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale della assemblea e' redatto da un notaio.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 14
Art. 14. Il consiglio di amministrazione, dell'istituto e' composto di un numero non minore di quindici e non maggiore di ventuno membri, determinato di volta in volta dalla assemblea ordinaria degli azionisti. I consiglieri di amministrazione sono eletti ciascuno per un triennio e sono rieleggibili.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 15
Art. 15. Entro trenta giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono prestare cauzione in azioni dell'istituto o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, oppure parte in azioni e parte in titoli emessi o garantiti dallo Stato, per un importo di L. 200 mila nominali. La cauzione degli amministratori rimane inalienabile a garanzia della loro gestione.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 16
Art. 16. Il consiglio di amministrazione elegge annualmente il presidente, uno o piu' vice presidenti e il segretario, nonche' il comitato esecutivo. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fanno le veci, in ordine di anzianita' di nomina, i vice presidenti, ove anche i vice presidenti siano assenti od impediti, la sostituzione spetta al consigliere piu' anziano di nomina.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 17
Art. 17. Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del consiglio, le quali si tengono, di regola, una volta al mese, nella sede dell'istituto o anche altrove.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 18
Art. 18. Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca anche adunanze straordinarie del consiglio, di sua iniziativa oppure su richiesta scritta di tre amministratori o del direttore generale. Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, sono fatte, per lettera, almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza; nei casi di urgenza, possono essere fatte, con telegramma, almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 19
Art. 19. Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri e facolta' per la gestione sociale. Piu' specialmente il consiglio delibera: a) il saggio d'interesse e la provvigione dei mutui; b) la concessione dei mutui e le loro garanzie; c) le azioni giudiziarie, salvo quanto dispone il successivo art. 26; d) l'acquisto e l'alienazione di immobili, nei casi ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario; e) l'impiego del capitale non applicato a mutui, a termini del precedente art. 5; f) le cessioni, le transazioni, i compromessi e le clausole compromissorie e, in genere, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi all'amministrazione dell'istituto; g) le proposte di aumento del capitale sociale, da sottoporre all'assemblea degli azionisti, entro il limite massimo fissato dalla legge; h) la creazione di nuove serie di cartelle ed i rispettivi saggi d'interesse; i) la istituzione di filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica; l) le proposte per le modifiche del presente statuto, da sottoporre all'assemblea degli azionisti; m) le norme per la concessione dei mutui ed i regolamenti interni; n) le tariffe per il rimborso delle spese relative alla concessione dei mutui; o) le proposte in merito al bilancio annuale, da sottoporre alla assemblea degli azionisti. Il consiglio puo' delegare al comitato esecutivo parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere e), g), l), m) ed o), non delegabili. Il consiglio puo' conferire, altresi', delegazioni speciali, anche con poteri di rappresentanza.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 20
Art. 20. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita', la proposta s'intende respinta.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 21
Art. 21. Le deliberazioni del consiglio sono trascritte in apposito registro, tenuto a norma di legge, e sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario. Gli estratti delle deliberazioni, firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova delle medesime in giudizio e ovunque occorra produrli.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 22
Art. 22. Al consiglio di amministrazione e' assegnata dall'assemblea una somma da ripartirsi fra i suoi membri, nel modo stabilito dal consiglio stesso.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 23
Art. 23. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal vice presidenti e da tre a cinque consiglieri nominati annualmente dal consiglio. Il comitato stesso e' convocato, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 18, dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dai vice presidenti in ordine di anzianita' di nomina. Per le deliberazioni del comitato si applicano le norme dell'art. 20.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 24
Art. 24. Il comitato esecutivo delibera su: a) ((i mutui e le loro garanzie)), fino all'importo stabilito dal consiglio di amministrazione; b) le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni e le divisioni di ipoteche e trascrizioni, salvo il disposto dell'art. 26; c) la nomina e la revoca del personale, e le condizioni relative, salvo il disposto degli articoli 25 e 27. Il comitato delibera altresi' sulle materie per le quali vi sia stata delega dal consiglio ai sensi del terzo comma dell'art. 19.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 25
Art. 25. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione ed attende alla trattazione degli affari sociali, con le attribuzioni di cui all'art. 26.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 26
Art. 26. Il direttore generale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il direttore generale: a) presenta al consiglio ed al comitato le sue proposte sopra tutte le materie riguardanti l'amministrazione dell'istituto, accompagnate da una relazione; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato; c) consente: la cancellazione delle ipoteche e trascrizioni, quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo ovvero quando sia avvenuta la estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'istituto; la cancellazione di ipoteche e trascrizioni dipendenti da qualsiasi altra operazione, quando sia stato regolato ogni credito dell'istituto; la riduzione della somma per la quale fu iscritta l'ipoteca, quando si siano verificate le condizioni previste dalle leggi sul credito fondiario; la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, salvo gli occorrenti provvedimenti giudiziari, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'istituto; d) cura la riscossione delle entrate e ordina le spese entro i limiti stabiliti; e) promuove le azioni giudiziarie contro i debitori morosi; f) prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti di natura conservativa e provvede circa l'eventuale concorso dell'istituto alle aste dei beni ipotecati a favore dell'istituto, salvo a riferirne al consiglio di amministrazione; g) propone la nomina e la revoca del personale; h) dirige tutti gli affari sociali e provvede, in genere, a quanto concerne il funzionamento dell'istituto ed agli incarichi speciali che gli fossero conferiti dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 27
Art. 27. Il consiglio di amministrazione puo' nominare uno o piu' vice direttori generali che sostituiscano il direttore generale in caso di assenza o impedimento, con tutte le facolta' ed i poteri a lui spettanti o con una parte di essi. Il consiglio stesso puo' altresi' designare chi debba sostituire il direttore generale ed i vice direttori generali in caso di loro assenza o impedimento.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 28
Art. 28. La rappresentanza dell'istituto spetta, disgiuntamente, al presidente e al direttore generale, o a chi fa le loro veci. Gli stessi possono conferire mandati speciali.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 29
Art. 29. L'assemblea ordinaria nomina cinque sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci e' determinata dall'assemblea all'atto della nomina per tutto il triennio di durata dell'ufficio.
Statuto Istituto italiano di credito fondiario-art. 30
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