DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1969, n. 144
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che gli articoli dal 19 al 31, relativi alla facolta' di scienze politiche, "Cesare Alfieri", sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione:
TITOLO III
Facolta' di scienze politiche "Cesare Alfieri"
Art. 19. - La facolta' di scienze politiche "Cesare Alfieri" conferisce la laurea in scienze politiche. Nel diploma di laurea e' indicato l'indirizzo seguito dal laureato.
Art. 20. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Gli insegnamenti sono determinati dal seguente piano di studi:
1° BIENNIO COMUNE
1° Anno:
1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Storia delle dottrine politiche;
3) Economia politica;
4) Storia moderna;
5) Statistica.
2° Anno:
1) Diritto costituzionale italiano e comparato;
2) Sociologia;
3) Scienza della politica;
4) Politica economica e finanziaria.
Oltre agli insegnamenti obbligatori del primo biennio lo studente potra' anticipare un massimo di tre insegnamenti, scelti tra quelli esistenti in statuto, e resi obbligatori per l'indirizzo prescelto del secondo biennio. Tali insegnamenti anticipati andranno in detrazione dal numero di insegnamenti del biennio di specializzazione.
2° BIENNIO
Per il secondo biennio sono previsti i seguenti cinque indirizzi:
Politico-amministrativo;
Politico-economico;
Politico-internazionale;
Storico-politico;
Politico-sociale.
Fermi restando gli insegnamenti obbligatori del primo biennio elencati in precedenza, gli insegnamenti che possono essere impartiti o mutuati dalla facolta' in relazione agli indirizzi di cui sopra sono i seguenti:
Istituzioni di diritto privato;
Diritto amministrativo;
Scienza dell'amministrazione;
Diritto del lavoro;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Diritto finanziario;
Diritto tributario;
Diritto degli enti locali;
Diritto delle comunita' europee;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto parlamentare;
Diritto privato comparato;
Diritto pubblico americano;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale;
Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale;
Matematica generale;
Scienza delle finanze;
Economia e politica industriale;
Economia dei trasporti;
Teoria dello sviluppo economico;
Econometria;
Economia internazionale;
Diritto internazionale;
Diritto internazionale privato;
Organizzazione internazionale;
Organizzazione economica internazionale;
Pianificazione e organizzazione territoriale;
Programmazione economica;
Ricerca operativa;
Storia contemporanea;
Storia antica;
Storia della filosofia;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia della filosofia politica;
Storia delle dottrine economiche;
Storia dell'economia;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia dei partiti e movimenti politici;
Storia del giornalismo;
Storia americana;
Storia dell'Europa orientale;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia delle costituzioni;
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Storia e istituzioni dei paesi latino-americani;
Storia e istituzioni dell'Europa orientale;
Storia moderna e contemporanea;
Storia del Risorgimento;
Storia medioevale;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia della Chiesa;
Storia moderna della Chiesa e delle altre confessioni cristiane;
Storia delle relazioni internazionali;
Metodologia della ricerca storica;
Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici;
Contabilita' nazionale;
Demografia;
Geografia politica ed economica;
Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
Statistica economica;
Statistica applicata;
Statistica per la ricerca sociale;
Filosofia del diritto;
Filosofia della politica;
Filosofia della scienza;
Logica;
Filosofia morale;
Pedagogia;
Dottrina dello stato;
Politica comparata;
Relazioni internazionali;
Antropologia culturale;
Metodologia delle scienze sociali;
Matematiche per le scienze sociali;
Psicologia;
Psicologia sociale;
Sociologia del lavoro;
Sociologia economica;
Sociologia dell'organizzazione;
Sociologia politica;
Sociologia religiosa;
Sociologia urbana;
Sociologia rurale;
Sociologia delle comunita' locali;
Sociologia della famiglia;
Sociologia della conoscenza;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia delle comunicazioni;
Sociologia del diritto;
Sociologia dello sviluppo;
Storia del pensiero sociologico;
Sociologia applicata;
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
Teoria delle organizzazioni complesse;
Teoria generale della politica;
Teoria e politica dello sviluppo;
Teoria generale del diritto;
Lingua francese;
Lingua inglese;
Lingua tedesca;
Lingua spagnola;
Lingua russa.
Per ciascun indirizzo attuato la facolta' stabilisce una lista di non piu' di quindici insegnamenti, entro l'elenco generale delle materie in statuto, che la facolta' si riserva di impartire o mutuare da altre facolta' dello Ateneo fiorentino.
All'inizio di ogni anno accademico la facolta' stabilisce e rende note quali degli insegnamenti verranno impartiti durante l'anno, e la durata (pluriennale, annuale, semestrale o trimestrale) degli insegnamenti stessi. La facolta' stabilisce inoltre, indirizzo per indirizzo, quanti e quali insegnamenti siano obbligatori per gli studenti. Gli insegnamenti obbligatori di ciascun indirizzo non potranno essere piu' di sette e meno di quattro. Lo studente dovra' scegliere gli insegnamenti non obbligatori del secondo biennio tra i restanti insegnamenti dell'indirizzo.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di ventuno insegnamenti, ivi comprese due lingue straniere.
Per tutti gli indirizzi e' obbligatoria la lingua inglese.
Per l'indirizzo politico internazionale sono obbligatorie le lingue inglese e francese. Le lingue obbligatorie possono essere anticipate al primo biennio.
Per il computo degli esami, la facolta' stabilisce la equivalenza tra i corsi annuali e i corsi frazionali (trimestrali o semestrali) eventualmente impartiti. Qualora la facolta' istituisca corsi biennali o pluriennali di una stessa materia, ogni esame annuale viene computato ai fini del numero minimo di esami sopra stabilito.
Art. 21. - Ogni studente prima dell'inizio del terzo anno dovra' prescegliere un indirizzo e formulare il piano di studi, che sottoporra' per l'approvazione alla commissione di indirizzo, formato da un professore di materia obbligatoria nell'indirizzo, un professore o assistente di materia dell'indirizzo, e uno studente laureando iscritto a quell'indirizzo.
Lo studente potra' sempre modificare il piano di studio per quanto riguarda le materie a scelta, previo consenso della commissione di indirizzo; potra' anche cambiare indirizzo, accettando di sostenere quegli esami che a tal fine la commissione di indirizzo reputera' necessario.
Art. 22. - Gli insegnamenti sono impartiti mediante lezioni, esercitazioni scritte ed orali, o in forma di seminario.
Art. 23. - Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori possono essere iscritti, a giudizio della facolta', a un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in giurisprudenza e in economia e commercio che possono essere ammessi al terzo anno.
La facolta', tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame.
Art. 24. - L'esame di laurea consiste nella discussione orale su una dissertazione scritta.
Art. 25. - Il tema della dissertazione di laurea deve essere concordata tra il candidato e il professore della materia prescelta, che deve rientrare tra quelle dello indirizzo seguito dallo studente.
Il professore della materia e' tenuto a indirizzare il candidato durante la preparazione della dissertazione.
Art. 26. - Coloro che precedentemente abbiano conseguito una laurea, debbono comunicare alla segreteria della facolta', con dichiarazione della segreteria dell'universita' o dell'istituto superiore da cui provengono, il tema svolto nella dissertazione scritta per l'esame di laurea, essendo vietato di sostenere l'esame di laurea presso la facolta' "Cesare Alfieri" nello stesso argomento.
Art. 27. - Allo scopo di coordinare e sviluppare i vari insegnamenti, di promuovere la ricerca scientifica e per favorire e completare la cultura specifica degli allievi, sono istituiti i seguenti istituti policattedra:
Istituto di diritto pubblico;
Istituto storico-politico;
Istituto di economia;
Istituto di sociologia;
Istituto di scienza della politica.
Art. 28. - La facolta' si riserva di istituire una scuola biennale di scienze politiche e sociali (scuola diretta a fini speciali), aperta a tutti coloro in possesso dei titoli di studio che danno accesso alla laurea in scienze politiche e a coloro che hanno il diploma di abilitazione tecnica o commerciale, il diploma di abilitazione magistrale o altro titolo considerato dal consiglio di facolta' equipollente ai precedenti. Gli studenti dovranno seguire gli insegnamenti e superare gli esami previsti dal piano di studi della facolta' per il primo biennio. Potra' anche essere richiesta, a giudizio della facolta', una dissertazione finale. A coloro che avranno superato le prove di cui sopra, la facolta' rilascera' il "Diploma di scienze politiche e sociali".
Art. 29. - Disposizioni transitorie per gli studenti in corso.
Al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento gli studenti iscritti nei precedenti anni accademici potranno scegliere l'indirizzo in cui intendono conseguire la laurea, e adeguare ad esso i loro piani di studio, tenendo conto degli esami gia' sostenuti. I criteri di adeguamento dal vecchio al nuovo curricolo sono stabiliti dalla facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1969
SARAGAT
SULLO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 78. - GRECO
Art. 1
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